Recensiamo la lunga sentenza della Corte di Cassazione Penale che, in tema di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, analizza la differenza tra delega gestoria e delega di funzioni.
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La Corte d’Appello confermava la responsabilità per l’omicidio colposo di un lavoratore alle dipendenze di una società sia per il presidente che per i membri del Consiglio di amministrazione della società XYZ.
I giudici di merito hanno accertato l’evento come verificatosi nel mentre il dipendente era intento, insieme ad altri lavoratori, nell’esecuzione del “getto” di calcestruzzo tra la vasca di contenimento delle acque e le lastre prefabbricate e precedentemente installate dalla società XYZ essendo stato travolto da una di esse improvvisamente rovesciatasi a causa di gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione da parte della società da ultimo citata.
Gli imputati proponevano ricorso.
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Il presidente del CdA rappresentava che quella ritenuta sussistente in capo al ricorrente sarebbe altresì una mera responsabilità di posizione, in violazione del principio di necessaria personalità della responsabilità penale.
Il giudizio si sarebbe fondato sulla mera carica di presidente del consiglio di amministrazione, nonostante l’assenza di deleghe a lui conferite e il conferimento di deleghe ad altri, con riferimento a un’organizzazione aziendale particolarmente complessa in seno alla quale a lui sarebbe invece spettata la mera rappresentanza legale e l’elaborazione di indirizzi strategici e delle politiche generali societarie.
Le circostanze da ultimo evidenziate circa i limiti della posizione di garanzia in capo al prevenuto, per il ricorrente, in considerazione anche dell’imprevedibilità da parte dell’imputato dell’evento verificatosi, si intersecherebbero con il necessario affidamento derivante dalla concorrenza, nella specie, trattandosi di organizzazione complessa, di plurime posizioni di garanzia, ciascuna in grado di interrompere la catena causale.
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Uno dei consiglieri rappresentava che la Corte territoriale aveva confermato la condanna dell’imputato per l’omicidio colposo, nonostante specifiche deduzioni difensive d’appello, solo in ragione dei suoi compiti inerenti alla gestione del controllo qualità, invece non rilevante in materia di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Oltre ai detti limiti della posizione di garanzia in capo all’imputato, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, trattandosi di organizzazione complessa, la rilevanza delle plurime posizioni di garanzia in seno a XYZ, invero ascritte in rubrica a diversi soggetti.
Ciò con particolare riferimento al responsabile di stabilimento, al responsabile del montaggio delle lastre e agli addetti al controllo qualità.
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L’altro consigliere, eccepisce che sarebbe stata sostanzialmente riconosciuta una mera responsabilità di posizione, in violazione del principio di necessaria personalità della responsabilità penale.
Il giudizio si sarebbe fondato sulla mera carica di membro del consiglio di amministrazione con delega in materia antinfortunistica ma non implicante il controllo delle procedure finalizzate a garantire la produzione e il montaggio dei prodotti conformi al progetto e sicuri per l’incolumità.
Di qui, peraltro, per il ricorrente, la posizione di garanzia, anche in termini di formazione e informazione dei lavoratori, si sarebbe dovuta ritenere sussistente solo con riferimento ai rischi presenti negli ambienti di lavoro e nei confronti dei propri dipendenti, senza potersi estendere alle fasi sia di produzione che di successivo montaggio delle lastre.
Il giudice di merito nel riconoscere una posizione di garanzia in capo all’imputato, in ragione della sua qualifica di membro del consiglio di amministrazione, avrebbe fatto riferimento a principi sanciti dalla Suprema Corte (tra cui Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 2022, Baccalini, Rv. 282568) ma con riferimento a fattispecie diversa dalla presente, in quanto caratterizzata da assenza di deleghe conferite dai membri del consiglio di amministrazione ad altri soggetti, nella specie invece sussistenti.
La Corte territoriale avrebbe dovuto difatti considerare, trattandosi di organizzazione complessa, la rilevanza delle plurime posizioni di garanzia in seno a XYZ, invero ascritte in rubrica a diversi soggetti.
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La Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati.
All’esito delle indagini è stata accertata dai giudici di merito la responsabilità del vertice societario, costituito dagli attuali ricorrenti, nonché di altri soggetti operanti per XYZ, in ragione dei descritti gravi errori nelle fasi di costruzione e installazione del prefabbricato.
Il riferimento è al responsabile di stabilimento, all’addetto alla produzione e caporeparto, al lavoratore dipendente esecutore delle modifiche (condannati in primo grado non appellanti) nonché al responsabile del servizio qualità e al capocantiere-direttore tecnico di cantiere responsabile nella specie del montaggio delle lastre (appellanti non ricorrenti).
Quanto al consiglio di amministrazione, è stata confermata la responsabilità dei diversi componenti.
Il primo è stato ritenuto responsabile quale presidente del consiglio di amministrazione, costruttore della lastra in oggetto nonché datore di lavoro dei soggetti operanti per XYZ, tra cui l’esecutore della modifica a essa apportata dopo la costruzione, e gli installatori delle lastre, con modalità ritenute tra loro concause del relativo cedimento, dei quali aveva direttamente garantito alla società per cui lavorava il dipendente deceduto l’idoneità a operare presso lo specifico cantiere (in quanto in grado di comprendere la lingua italiane e quindi di eseguire le istruzioni).
Altro soggetto è stato ritenuto responsabile quale membro del consiglio di amministrazione nonché delegato con compiti e poteri di gestione dell’intero ciclo produttivo della società XYZ e curatore della qualità dei manufatti prodotti e commercializzati e della loro rispondenza ai prescritti requisiti di legge.
L’imputato, quindi, è stato ritenuto responsabile anche della rispondenza alle specifiche tecniche progettuali del manufatto in oggetto, fornito alla committente e installato nel bacino di contenimento in costanza di un Piano Operativo di Sicurezza, da lui sottoscritto, inidoneo, all’esito di una valutazione ex ante, alla gestione dello specifico rischio di ribaltamento poi concretizzatosi.
Il terzo soggetto, infine, è stato ritenuto responsabile quale membro del consiglio di amministrazione nonché delegato, con illimitati poteri di spesa, in materia antinfortunistica e quindi garante dell’applicazione della normativa relativa alla sicurezza in tutte le fasi, compresa quella del montaggio dei prefabbricati.
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I giudici di merito hanno fatto specifico riferimento a gravissime carenze organizzative imputabili ai vertici societari e, in particolare, ai tre membri del consiglio di amministrazione della società XYZ.
Ciò in ragione dell’accertata assenza di programmazione dell’attività volta tanto alla produzione delle lastre in oggetto in termini di conformità al progetto specificatamente predisposto per la loro creazione, in vista della realizzazione del muro di contenimento della vasca di raccolta delle acque, quanto alla successiva installazione cori tecniche tali da gestire il rischio di ribaltamento.
Oltre a quanto innanzi, la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione le accertate gravi carenze del Piano Operativo di Sicurezza elaborato per la fornitura e posa in opera dei prefabbricati per l’esecuzione del muro di contenimento della vasca di contenimento.
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La Principale doglianza mossa dai ricorrenti alla sentenza impugnata si sostanzia nell’aver attribuito ai componenti del CdA una mera responsabilità di posizione, in quanto derivante, nonostante la sussistenza di altri garanti e di deleghe, dall’essere, rispettivamente, presidente e membri del consiglio di amministrazione di XYZ (gli ultimi due con deleghe).
Ne sarebbe poi derivata la mancata considerazione dell’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, comunque coinvolgente un soggetto non alle dipendenze di XYZ, in ragione della presenza di altri garanti, in virtù di deleghe caratterizzanti la specifica organizzazione societaria complessa, oltre che del comportamento abnorme del lavoratore della stessa società, concretizzatosi nella modifica della lastra, dopo la sua costruzione, avendone egli accertata la relativa difformità dal progetto consustanziale alla gestione del rischio di ribaltamento.
Tali censure non sono state ritenute fondate.
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La questione cardine sottoposta dai ricorrenti alla Suprema Corte inerisce la rilevanza, sul giudizio di responsabilità in capo ai membri del consiglio di amministrazione, di deleghe, di gestione o di funzioni, nel caso in cui, come accertato dai giudici di merito con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, l’evento sia risultato la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.
La Cassazione ricorda che occorre comprendere il tipo di delega a seconda che si tratti di una delega gestoria, contemplata dal diritto societario all’art. 2381 cod. civ., ovvero di delega di funzioni, contemplata dall’art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito, anche “TUSL”).
Nel caso della delega di funzioni viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica.
Nel caso della delega gestoria vengono invece in rilievo criteri di ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate.
Trattasi di deleghe con differenti strutture ontologiche e conseguenti ricadute in termini di contenuto e di residui doveri in capo all’organo delegante, come chiarito da Sez. 4, n. 8476 del 20/10/2022, dep. 2023, Rinaldi, Rv. 284360 – 01.
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La delega di funzioni è lo strumento con il quale il datore di lavoro (e non anche il dirigente, pure investito a titolo originario come il preposto dal TUSL di compiti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro) trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diviene garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.
In ossequio al principio per cui, al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la traslazione dei poteri deve essere presidiata con la previsione di regole formali e sostanziali, il legislatore ha previsto una serie di limiti e condizioni.
La norma richiede che la delega, accettata per iscritto da soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, risulti da atto scritto recante data certa, attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (ex art. 16, comma 1, TUSL, il successivo comma 2 prevede la necessaria conoscibilità della delega mediante adeguata e tempestiva pubblicità).
Permane in capo al datore di lavoro delegante l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione e attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4, TUSL (art. 16, comma 3, del medesimo Testo Unico).
Non sono invece delegabili (art. 17 TUSL) alcuni obblighi che ineriscono l’essenza della figura del datore di lavoro e della sua posizione di garante all’interno del contesto produttivo, per l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo.
Trattasi della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (che resta nella responsabilità del datore di lavoro anche quando venga conferito ad altri l’incarico della materiale stesura, non essendo esonerato il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, ex plurimis: Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 270355 – 01).
In caso di delega ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, come già chiarito, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie.
Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 383423 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108).
Peraltro, nell’individuazione della responsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nel rischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro che sarebbe in contrasto, fra l’altro, con la stessa previsione dell’istituto della delega, si è sostenuto nella giurisprudenza di legittimità che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato (Sez. 4, n. 10702 del 1/02/2012, Mangone, Rv. 252675 – 01; Sez. 4 n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv 267319 – 01).
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L’istituto della delega gestoria, invece, come ricordato dalla citata Sez. 4, n. 8476 del 2023, Rinaldi, attiene alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse.
Trattasi di istituto preordinato ad assicurare un adempimento più efficiente della funzione gestoria (in quanto evidentemente più spedita) e al contempo la specializzazione delle funzioni, tramite valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti all’interno dell’organo collegiale.
Nelle società di capitali più semplici, l’amministratore unico, titolare dell’amministrazione ordinaria e straordinaria, assume anche la posizione di garanzia datoriale.
Nelle società di capitali in cui, invece, l’amministrazione sia affidata a un organo collegiale quale il consiglio di amministrazione, l’individuazione della posizione datoriale è più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria.
La Suprema Corte in proposito, con orientamento costante, ha affermato che nell’ipotesi in cui non siano previste specifiche deleghe di gestione l’amministrazione ricade per intero su tutti i componenti del consiglio e tutti i componenti del consiglio sono investiti degli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legislazione a carico del datore di lavoro (Sez. 4, n. 8118 del 1/02/2017, Ottavi, Rv. 269133 – 01; n. 49402 del 13/11/2013, Bruni, Rv. 257673 – 01).
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Di frequente accade, tuttavia, che il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni o solo alcune di esse ad uno o più dei suoi componenti o a un comitato esecutivo (c.d. board) attraverso la c.d. delega gestoria disciplinata dall’art. 2381 cod. civ.
Tale ultima norma detta le condizioni per accedere al modello in esame, i limiti entro cui è possibile ricorrevi e gli effetti che l’adozione del modello determina nel rapporto fra delegati e deleganti (ferma restando, in forza dell’art. 2381, comma 4, cod. civ., la non delegabilità delle attribuzioni di cui agli artt. 2420-fer, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-tere 2506-bis cod. civ.).
La decisione di ricorrere alla delega dev’essere autorizzata dai soci o deve essere prevista dallo statuto (art. 2381, comma 2, cod. civ.).
In presenza di detta autorizzazione il consiglio di amministrazione, ex art. 2381, comma 3, cod. civ.:
a) può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, in tal caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
b) può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
c) sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Quando elaborati, il consiglio di amministrazione esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Gli organi delegati, dal canto loro, devono curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, cod. civ.).
Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381, comma 6, cod. civ.).
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Nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’individuazione della figura datoriale in presenza di deleghe gestorie, si pone l’accento sulla necessità di verificare in concreto l’effettività dei poteri di gestione e di spesa dei consiglieri delegati.
Le Sezioni Unite, con la sentenza “Espenhahn”, hanno evidenziato che nell’ambito di organizzazioni complesse, d’impronta societaria, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo, ma richiede di considerare l’organizzazione dell’istituzione, l’individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura.
Dato atto di quanto innanzi, la Suprema Corte ha confermato la correttezza dell’attribuzione della qualifica di datore di lavoro all’intero board, ovvero di un comitato esecutivo composto dall’amministratore delegato della società e da altri consiglieri delegati riconoscendo l’effettività dei poteri di gestione e di spesa esercitati anche da tali soggetti che valeva ad attribuire loro la qualifica di datori di lavoro unitamente all’amministratore delegato.
Analoga impostazione, anche se a contrario, si rinviene in altra sentenza relativa alla responsabilità di alcuni ex dirigenti di un’industria in relazione al reato di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto. Sez. 4 n. 5505 del 10/11/2017, Pesenti, Rv 271719 – 01, in particolare, muovendo dall’assunto che i componenti del comitato esecutivo (c.d. Board) possano assumere posizioni di garanzia ove sia ravvisabile la loro reale partecipazione ai processi decisori con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza del lavoro, ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva assolto i componenti del comitato esecutivo sia perché questo non si era mai riunito, sia perché attribuzione e poteri erano stati di fatto delegati dall’amministratore delegato ad altri soggetti non componenti del comitato esecutivo né membri del consiglio di amministrazione.
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L’accento posto dalla giurisprudenza sulla effettività dei poteri di gestione e di spesa del soggetto delegato (o del board composto di soggetti delegati) è correlato alla definizione di datore di lavoro, in senso prevenzionistico, contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008.
In forza di tale norma è datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Se, dunque, in senso prevenzionistico è datore di lavoro il soggetto che, in quanto investito dei poteri decisionali e di spesa, ha la responsabilità dell’organizzazione o della unità produttiva, il giudice penale anche in presenza di una formale delega gestoria che riguardi la materia della sicurezza dovrà interrogarsi se e come i soggetti delegati siano stati messi in condizione di partecipare ai relativi processi decisori.
Nel caso della delega gestoria il dovere di controllo che permane in capo ai membri del consiglio di amministrazione non delegati deve essere dunque ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, cod. civ. e 2932, comma 2, cod. civ. così come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha abolito il generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul generale andamento della società.
Sulla base di tali disposizioni il consiglio di amministrazione nel suo complesso oltre a determinare il contenuto della delega, conserva la facoltà di impartire direttive ed è tenuto sulla base delle informazioni ricevute a valutare l’adeguatezza dell’assetto della società e a valutare sulla base delle relazioni informative dei delegati il generale andamento della gestione (art. 2381, comma 3, cod. civ.).
Tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932, comma 2, cod. civ.).
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In dottrina, come evidenzia la citata Sez. 4, n. 8476 del 2023, Rinaldi, si è sostenuto che la delega in esame non abbia carattere abdicativo e che l’affidamento di determinate attribuzioni agli organi delegati venga a creare una sorta di competenza concorrente tra delegati e deleganti, come reso evidente dalla espressa previsione di cui all’art. 2381, comma 3, cod. civ.
Sicché, il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Con riferimento all’ambito del diritto penale del lavoro, tuttavia, come ribadito dalla sentenza da ultimo citata, si deve ritenere che alla concentrazione dei poteri e delle attribuzioni in capo ad alcuni soggetti, giustificata dalla necessità di un più proficuo esercizio, debba corrispondere in via generale una esclusiva responsabilità, sempre che si accerti che il consiglio delegante abbia assicurato il necessario flusso informativo ed esercitato il potere dovere di controllo sull’assetto organizzativo adottato dal delegato.
Nell’ottica di accrescimento della tutela del lavoratore, nella giurisprudenza di legittimità si è dunque affermato che a seguito della delega gestoria l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo (Sez. 4, n. 4968 del 06/12/2013, dep. 2014, Vascellari, Rv. 258617 – 01; Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002, dep. 2003, Macola, Rv. 227001 – 01, la quale ha precisato che il residuo dovere di controllo non deve essere riferito agli aspetti minuti della gestione ma alla complessiva gestione aziendale della sicurezza).
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Conclusivamente sul punto, la delega di funzioni prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega.
La delega di gestione, anche quando abbia a oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo a una pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi.
Con la delega ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008 si opera il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo datoriale; i delegati vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sono privi a titolo originario.
Di contro, fra soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datore di lavoro non è concepibile il trasferimento della funzione ma solo l’adozione di un modello organizzativo tale per cui taluni poteri decisionali e di spesa – se del caso anche quelli relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori – vengono affidati alla gestione di alcuni tra i datori.
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Il fatto che nel primo caso venga in rilievo il trasferimento di alcune funzioni e nel secondo caso la concentrazione dell’esercizio (rectius: della gestione) della funzione, determina conseguenze in ordine al contenuto della delega, nonché in ordine alla modulazione dei rapporti fra deleganti e delegati.
Sotto il primo profilo, ad esempio, mentre nella disciplina dettata dall’art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale della delega di funzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo svolgimento delle funzioni delegate, nella disciplina della delega gestoria, che, si ricorda, è rilasciata a un soggetto già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo riferimento.
Mentre non sono delegabili da parte del datore di lavoro ai sensi del citato art. 16 gli obblighi che costituiscono l’essenza della funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante, ovvero la valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misure necessarie, e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo ai deleganti.
L’attività di vigilanza richiesta dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2008, infatti, è differente dal dovere di controllo imposto ai membri del consiglio di amministrazione deleganti, che, come visto, dev’essere ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, e 2932, comma 2, cod. civ.
In tale ultimo caso, stante la concentrazione dell’esercizio dei poteri in capo a una figura che è già datore di lavoro, a riguardo dei deleganti si potrà configurare un dovere di verifica sulla base del flusso informativo, dell’assetto organizzativo generale e un vero e proprio potere di intervento anche con riferimento all’adozione di singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, id est di situazioni di rischio non adeguatamente governate.
In conseguenza della violazione di tali obblighi, i membri del consiglio d’amministrazione potranno essere ritenuti responsabili di violazione alla normativa antinfortunistica e degli eventi causalmente collegati.
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La conclusione è che nelle società di capitali, gli evidenziati obblighi a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017, Ottavi, Rv. 269133 – 01).
Al detto caso (presenza di deleghe validamente conferite), proseguendo nell’evidenziato solco interpretativo tracciato dalla Suprema Corte, deve aggiungersi quello in cui, pur in presenza di deleghe gestorie ex art. 2381 cod. civ. e di deleghe di funzioni (ex art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008), l’evento, come nella specie, sia risultato la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva quale politica aziendale volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.
In tale fattispecie, difatti, il consiglio di amministrazione, stanti, nel caso di delega gestoria, il dovere di vigilanza sull’andamento della gestione e il potere sostitutivo finalizzato all’esercizio della facoltà d’intervento in funzione sostitutiva, e, nel caso di delega di funzioni, il dovere di vigilanza, è gravato dall’obbligo inerente alla gestione del rischio essendo il titolare del fascio di poteri in grado di incidere su esso perché su esso influente tramite l’adottata politica aziendale.
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Nel caso di specie, la responsabilità dei ricorrenti è stata accertata non solo in ragione della mera posizione rivestita ma in ragione dello specifico riferimento alle gravissime carenze organizzative imputabili ai vertici societari e, in particolare ai tre membri del consiglio di amministrazione.
Trattasi dell’accertata assenza di programmazione dell’attività volta tanto alla produzione delle lastre in oggetto in termini di conformità al progetto specificatamente predisposto per la loro creazione ovviando al rischio di ribaltamento, in vista della realizzazione del muro di contenimento della vasca di raccolta delle acque, quanto alla successiva installazione con tecniche tali da gestire il detto rischio di ribaltamento.
La totale assenza di programmazione è stata accertata con particolare riferimento alle procedure di controllo anche circa l’effettiva idoneità tecnica del prefabbricato nell’ottica della gestione dello specifico rischio.
È stata accertata, per converso, una prassi, questa, sì, sostanzialmente ritenuta procedimentalizzata dalla Corte territoriale, al fine di rendere fittizio il controllo del rispetto delle specifiche tecniche necessarie per evitare il rischio di ribaltamento.
Il vizio organizzativo è stato ritenuto tale da investire non solo la produzione dello specifico prefabbricato, di fatto ribaltatosi, ma l’intero processo produttivo, in termini di “chiara politica aziendale”, cui gli operai avrebbero dovuto conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento, con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto.
Cassazione Penale n.40682 del 6.11.2024
25 novembre 2024










