La sentenza della Corte di Cassazione penale affronta il tema della ricettazione di carte di credito e della particolare tenuità del fatto.
Il principio, in sintesi, afferma:
In tema di ricettazione, non è configurabile l’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l’oggetto del reato sia costituito da carte di credito e l’autore abbia provato, senza riuscirci, a utilizzarle, atteso che ai fini della valutazione del danno è irrilevante che i tentativi di prelievo della carte ricettate non siano andati a buon fine”.
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In sede di giudizio di primo grado, un imputato veniva ritenuto responsabile dei delitti di ricettazione e utilizzo indebito della carta di credito e di una tessera bancomat.
La condanna inflitta teneva conto del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, c.p. e delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
In seno all’art. 648 c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
Per il quarto comma, se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Il Tribunale aveva riconosciuto la circostanza aggravante con riferimento al delitto di ricettazione sul rilievo che le operazioni di prelievo effettuate con le carte ricettate non erano andate a buon fine.
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Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica articolando un unico motivo ove denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p., con riferimento all’art. 648, comma 4, c.p., per aver il Giudice riconosciuto la menzionata attenuta in spregio dei principi espressi della giurisprudenza di legittimità, per cui il valore da considerare ai fine della valutazione della diminuente non è quello del supporto materiale dello strumento di pagamento, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità dello stesso.
Ha dunque errato il Tribunale che, nel riconoscere l’attenuante, abbia dedotto la limitata portata offensiva del delitto di cui all’art. 648 c.p. dalla circostanza che i tre prelievi di denaro effettuati dall’imputato con la tessera bancomat e la carta di credito, entrambe provento di furto, non fossero andati a buon fine.
Per il ricorrente, il disvalore della ricettazione di carte di pagamento deve essere valutato in relazione all’utilizzo che è possibile farne in astratto.
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Per la Cassazione il ricorso è fondato.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco, moduli in bianco relativi a carte di identità e documenti poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2015, n. 24075).
Medesime argomentazioni sono formulabili in caso di ricettazione di carte di pagamento per le quali viene in rilievo non il valore del supporto cartaceo, ma il potenziale danno derivante dal loro utilizzo seriale (Cass. pen., Sez. II, 13 aprile 2023, n. 21790).
Pertanto, nel caso di specie ciò che è emerso era un palese utilizzo seriale delle carte sottratte: l’imputato, per ben tre volte, ha provato a effettuare dei prelievi senza successo e tale dato paralizza la possibilità di qualificare quel fatto come tenue.
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La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento alla valutazione relativa al riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4, c.p.
Cassazione Penale 40519 del 5.11.2024
12 novembre 2024










