La Corte di Cassazione Penale in tema di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (articolo 391ter c.p.) stabilisce che la SIM non è considerata apparecchio telefonico.
La Suprema Corte ha delimitato il campo di applicazione del reato previsto dall’articolo 391ter c.p. in base alla condotta posta in essere dal soggetto agente.
In particolare, l’imputata avrebbe posto in essere tale condotta incriminatrice introducendo una scheda SIM all’interno del carcere presso cui era detenuto il proprio compagno, occultandola nel reggiseno.
In primo grado veniva assolta e il procuratore ha fatto ricorso direttamente per cassazione ponendo, quale motivo fondante del ricorso, la considerazione secondo cui, poiché il reato in parola è stato previsto al fine di arginare il fenomeno dell’introduzione fraudolenta di apparecchi cellulari all’interno degli istituti penitenziari, anche la scheda SIM sarebbe ricompresa nella nozione “dispositivo idoneo alla documentazione”, essendo quest’ultima essenziale al funzionamento di un dispositivo mobile.
*
Orbene, in base a quanto emerge dai lavori preparatori all’introduzione dell’articolo 391ter c.p., l’esigenza di tale fattispecie incriminatrice consiste nel contrastare le comunicazioni non autorizzate con l’esterno da parte dei detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario.
Il bene giuridico tutelato, in base a quanto sostenuto dalla dottrina, andrebbe individuato nell’esigenza di garantire l’effettività della restrizione inframuraria nei confronti del destinatario.
L’elemento oggettivo prevede tre alternative condotte consistenti nel:
1) procurare a un detenuto “un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”;
2) consentire l’“uso indebito” di tali strumenti;
3) introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta.
Tanto premesso, la questione dirimente consiste nello stabilire se la scheda SIM (Subscriber Identity Module) sia di per sé un apparecchio telefonico o un dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
*
In proposito, la Suprema Corte rappresenta come tale scheda costituisca un accessorio, che può essere supportato sia da un telefono cellulare, sia da altri dispositivi (ad es. il tablet), il quale consente di accedere al servizio fornito da un operatore telefonico e non è indispensabile per tale finalità.
La Corte, pertanto, ritiene che le condotte incriminate dall’articolo 391ter c.p. possono avere ad oggetto unicamente un apparecchio telefonico o “altro dispositivo”, sulla base di una interpretazione sistematica e teleologica della stessa norma incriminatrice e non anche su un’estensione analogica della fattispecie in oggetto.
Diversamente si violerebbero i fondanti principi penalistici di legalità e di determinatezza.
Difatti, il termine “dispositivo” riguarda un apparecchio destinato a svolgere una specifica funzione e l’espressione “altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni” risponde a un’esigenza di tecnica legislativa di compendiare in tale espressione tutti i dispositivi diversi dagli apparecchi telefonici anziché riportare un elenco puntuale degli stessi destinato, peraltro, a costante aggiornamento.
Tali dispositivi, però, come anticipato, devono essere in grado di svolgere la loro funzione in forza della loro completezza e unitarietà di componenti.
*
Nel caso di specie, i telefoni cellulari o dispostivi analoghi indebitamente introdotti nell’istituto e pervenuti nel possesso del detenuto, devono essere in grado di consentire a quest’ultimo di comunicare con l’esterno.
Da qui si può comprendere l’applicazione del principio di offensività al delitto in analisi: l’idoneità dell’apparecchio per comunicare in ragione della sua completezza.
Il mero possesso di una scheda SIM, pertanto, non può ritenersi come un fatto capace di esprimere un’offensività tale da dover essere tutelato dalla norma prevista dall’art. 391ter c.p.
La Corte conclude affermando che “l’oggetto materiale delle condotte alternativamente incriminate dall’art. 391ter c.p. si riferisce […] solo al dispositivo immediatamente utilizzabile [….] per la comunicazione con l’esterno.
Cassazione Penale 42941 del 25.11.2024
2 dicembre 2024










