Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale che delinea gli elementi costitutivi dei reati di disturbo e molestie distinguendoli dall’originario contestato reato di stalking.
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In seno all’art. 659 c.p. “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.
Per l’art. 660 c.p.: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.
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In punto di fatto, la vicenda si articolata un’azione di disturbo perpetrata da due imputati che:
– avevano tenuto acceso, per molte ore della giornata, lo stereo anche quando erano fuori di casa, diffondendo musica ad alto volume che disturbava le persone offese, loro vicini di casa;
– avevano parcheggiato la loro auto in modo da rendere difficoltoso il passaggio alle persone offese;
– avevano ingiuriato in numerose occasioni le persone offese con epiteti quali “ladra, befana, malata immaginaria, fetusa, bastardo e coglione”.
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Il Tribunale condannava i due imputati per il delitto di atti persecutori.
Questa qualificazione giuridica del fatto non era ritenuta corretta dalla Corte d’appello che, invece, riteneva integrati gli illeciti ex artt. 81, 659 e 660 c.p., dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e condannando gli imputati alla rifusione delle spese sostenute in grado di appello dalle parti civili.
Per il Collegio non era dimostrato l’elemento oggettivo e quello psicologico del contestato delitto di stalking, concludendo nel senso che “singolarmente vagliati gli specifici episodi così come contestati, i fatti vanno riqualificati nei reati di disturbo e molestie di cui agli artt. 659 e 660 c. p.”, rilevando, altresì, che “da essi, ad ogni modo, ne è derivato un danno per il cui risarcimento, avuto riguardo alla lunghezza del periodo del loro protrarsi e della condotta degli imputati, si ritiene equa la quantificazione operata dal primo giudice”.
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Ciò che interessa ai fini della nota divulgativa, è il motivo di ricorso promosso dagli imputati volto a sostenere l’insussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p., posto a tutela della quiete e della tranquillità pubblica, “sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare”.
Nel caso di specie sarebbe mancato, in radice, l’elemento della indeterminatezza dei potenziali destinatari della condotta illecita, poiché i rumori si erano propagati dall’abitazione dei ricorrenti a quella, contigua, delle parti civili.
Inoltre, riteneva non integrato nemmeno il reato di cui all’art. 660 c.p., poiché le condotte per le quali era intervenuta condanna si erano verificate “all’ interno di una proprietà privata” e, dunque, non in luogo pubblico o aperto al pubblico, come richiesto dalla norma incriminatrice
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Per la Cassazione il ricorso è fondato.
In relazione all’art. 659 c.p. sarebbe stato necessario accertare l’astratta idoneità della condotta contestata ad arrecare disturbo non alle sole persone offese, ma ad un numero indeterminato di persone.
Ciò trae origine dal consolidato orientamento della Cassazione per cui, ai fini della configurabilità del reato, pur non essendo necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, è comunque richiesto che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 18521).
Non solo, la giurisprudenza di legittimità aveva altresì precisato, in passato, che “purché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio” (Cass. pen., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45616).
Nell’accertamento giudiziario, manca proprio tale dato di fatto.
In ordine alla fattispecie ex art. 660 c.p., vi erano nel capo d’ imputazione tre condotte: la prima era quella astrattamente sussumibile nel reato di cui all’art. 659 c.p. (“tenere costantemente acceso lo stereo ad alto volume, spesso in concomitanza con la televisione, anche in loro assenza da casa”).
La seconda e la terza, per la Cassazione, non erano in alcun modo idonee ad integrare lo schema tipico della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 660 c.p.
Non l’aver parcheggiato l’auto o posizionato sulla strada oggetti tali da rendere non impossibile, ma difficoltoso il passaggio dell’auto delle persone offese (si evidenziava nella sentenza impugnata che il passaggio non fosse impedito, ma “era necessario effettuare qualche manovra in più”), e tanto meno l’aver “ingiuria(to) costantemente B.B. in sua presenza ovvero ogni qualvolta che la stessa o i congiunti passavano davanti a loro“, condotta che di per sé sola riguardata integra esclusivamente quella già incriminata dall’art. 594 c.p., non più penalmente rilevante.
Per la Cassazione “nessuna delle condotte in contestazione appare idonea ad integrare gli estremi delle due fattispecie contravvenzionali la cui sussistenza è stata riconosciuta dai giudici di appello”.
La sentenza veniva annullata senza rinvio stante l’insussistenza del fatto.
Cassazione Penale n.44261 del 3.12.2024
16 dicembre 2024










