Pubblichiamo l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione su malversazione ai danni dello Stato.
La questione è stata a suo tempo descritta nell’articolo raggiungibile al seguente link.
Due i quesiti proposti.
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Primo quesito
“Se nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. rientri l’indebito conseguimento della rlduzlone dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche)”.
Risposta: affermativa
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Secondo quesito
“Se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art.316-ter cod. pen, debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione”.
Risposta:
il reato è da considerarsi unltario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezlone dell’ultimo contributo.
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Ricordiamo la vicenda da cui era scaturito il rinvio alle Sezioni Unite in tema di malversazione ai danni dello Stato.
La Corte di appello di Lecce aveva escluso la responsabilità dell’ente, un’azienda attiva nella produzione di calzature, per insussistenza del fatto riqualificando il reato presupposto, inizialmente rubricato come truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), in indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).
In particolare, il reato presupposto dell’illecito contestato all’ente riguarda l’illecita riduzione dei contributi pagati per i lavoratori dell’azienda, attraverso l’artificiosa messa in mobilità dei lavoratori stessi originariamente impiegati presso un’altra azienda poi unitasi con la prima attraverso la creazione di un Consorzio.
La società ricorrente aveva dunque richiesto, ai sensi di apposito bando, le agevolazioni sui contributi da versare ai lavoratori assunti dalle “liste mobilità” a seguito della smobilitazione degli assets dell’altra società consortile, omettendo di comunicare che tale società presentava “assetti proprietari del tutto coincidenti” con quelli del Consorzio, poiché entrambi appartenenti al medesimo gruppo familiare che controllava il Consorzio stesso.
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La Corte territoriale aveva riqualificato il reato presupposto, escludendo che vi fosse stata una condotta fraudolenta nella fase di attuazione della procedura per l’ottenimento della riduzione dei contributi, ritenendo pertanto applicabile di cui all’art. 316-ter c.p.
Infine, la società ha impugnato la sentenza di appello, eccependo, nel ricorso presentato innanzi alla Corte di Cassazione, la mancata declaratoria di prescrizione del reato presupposto, considerato dalla Corte territoriale come fattispecie “fattispecie a consumazione prolungata” e non, ad avviso della ricorrente, come reato continuato da cui conseguirebbe la prescrizione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 22, D. Lgs. n. 231/2001.
Sezioni Unite Informazione provvisoria numero 17 del 28.11.2024
1 dicembre 2024










