Sequestro di crediti fiscali: la Cassazione spiega il modus operandi

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di sequestro di crediti fiscali e nel cui contesto la Corte di Cassazione ha spiegato quale deve essere il corretto modus operandi per eseguire il sequestro.

La vicenda scaturisce da un procedimento penale nell’ambito del quale veniva disposto il sequestro di crediti fiscali come sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un ingente credito di imposta nella disponibilità della società in quanto ritenuto profitto dell’illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001 derivante dal reato di truffa in danno dello Stato ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

In particolare, l’attività delittuosa era consistita nel far fittiziamente risultare l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico e sismico su di un immobile mai terminato.

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha indicato il corretto modus operandi che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto seguire per il sequestro dei crediti fiscali.

In particolare:

a) accertamento della presenza nel cassetto fiscale dell’odierna ricorrente dei crediti di imposta ricollegabili all’azione delittuosa de qua come ripartiti nelle dieci annualità ed individuabili in base allo specifico codice tributo;

b) sequestro “diretto” di detti crediti di imposta pro-quota nelle relative annualità;

c) sequestro “per equivalente” di altri crediti di imposta o di altre utilità della società solo per l’importo attualmente non più sequestrabile in via “diretta” trattandosi di crediti già “goduti” e relativi alle annualità trascorse il cui ammontare è determinabile attraverso il semplice calcolo matematico concernente la differenza tra la somma complessiva e l’ammontare dei crediti di imposta legati al reato ancora presenti nel Cassetto Fiscale fino al 2030.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ravvisato una violazione di legge nelle modalità esecutive del sequestro che ha attinto crediti presenti nel Cassetto Fiscale della ricorrente maturati per attività per le quali non è emersa la illiceità per un ammontare superiore alla differenza (a questo punto da accertare nell’attualità) tra il profitto del reato ancora presente nel Cassetto Fiscale della società e ripartito pro quota fino al 2030 e l’ammontare complessivo dell’importo sequestrabile.

Detta violazione di legge si ripercuote anche sull’ordinanza impugnata nella parte in cui nel respingere l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha convalidato le modalità esecutive del sequestro.

Infine, la Cassazione ha precisato che non è pertinente ai fini del decidere l’affermazione contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata secondo cui «la divisione del credito e la conseguente necessità di colpire pro quota tutte le successive annualità rappresenta una questione attinente alla esigibilità del credito e non di attuale esistenza del credito», ciò in quanto ci si trova in presenza di un credito esistente ed il mero fatto che non sia immediatamente esigibile non consente di escludere che lo stesso rappresenta pur sempre il “profitto” del reato tenuto conto del valore economico del credito stesso costituito nell’immediatezza dalla sua cedibilità dietro corrispettivo.

Cassazione Penale 44240 del 3.12.2024

10 dicembre 2024

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