Compenso degli ausiliari del giudice: per la Consulta illegittima la riduzione per le vacazioni successive alla prima

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La Corte Costituzionale, con sentenza 16/2025, ha dichiarato illegittima la riduzione del compenso degli ausiliari del giudice (periti e consulenti) per le ore successive alla prima vacazione.

Introduzione

Con la sentenza n. 16 del 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sul delicato tema della remunerazione degli ausiliari del magistrato (periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori).

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva un compenso ridotto per le ore di lavoro successive alle prime due (la cosiddetta “vacazione”), sancendo che tale diversificazione lede il principio di ragionevolezza e il diritto a un’equa remunerazione.

Fatti

La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze durante la liquidazione del compenso spettante a un interprete di lingua araba. L’ausiliare aveva prestato la propria attività durante un’udienza di convalida di arresto durata diverse ore.

Secondo la normativa allora vigente, il calcolo del compenso avrebbe portato a una cifra definita dal giudice rimettente come “irrisoria”: euro 14,68 per la prima vacazione (due ore) e soli euro 8,15 per quelle successive.

Il Tribunale di Firenze ha quindi ipotizzato la violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, evidenziando come la mancanza di adeguamento delle tariffe al costo della vita (ferme dal 2002) e lo scarto tra la prima ora e le successive svilissero la professionalità degli ausiliari.

La Decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità riguardante l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980.

Le motivazioni principali della sentenza possono essere così riassunte:

  • violazione del principio di ragionevolezza (Art. 3 Cost.): la Corte ha ritenuto che la “rilevante diversificazione” tra la prima vacazione e le successive sia priva di una giustificazione razionale, specialmente in un contesto in cui le tariffe non vengono aggiornate da oltre venti anni;
  • tutela del munus publicum: l’attività dell’ausiliare, pur essendo un incarico di natura pubblicistica, non può tradursi in un sacrificio eccessivo del professionista. La riduzione del compenso finisce per compromettere la qualità della prestazione e, di riflesso, l’equità del processo stesso.

Di conseguenza, per tutte le liquidazioni future, il compenso per le vacazioni successive alla prima dovrà essere allineato all’importo della prima vacazione.

Considerazioni

La sentenza n. 16/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato (si vedano le sentenze n. 192/2015 e n. 166/2022) volto a contrastare il “deplorevole inadempimento” dell’amministrazione nel compito di adeguare periodicamente gli onorari degli ausiliari.

La Consulta sottolinea che, sebbene il contenimento della spesa pubblica sia un obiettivo legittimo, esso non può essere perseguito tramite l’imposizione di tariffe “simboliche” o “risibili” che rischiano di allontanare le migliori professionalità dal circuito giudiziario.

Con questa pronuncia, viene eliminato un automatismo che penalizzava ingiustamente le prestazioni di lunga durata, garantendo una base di calcolo più equa e uniforme per tutti gli esperti che collaborano con l’autorità giudiziaria.

Corte Costituzionale pronuncia_16_2025

18 gennaio 2025

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