Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale su un interessante caso di diniego di circostanze attenuanti generiche.
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Un imputato veniva condannato per il delitto di tentato omicidio aggravato e porto in luogo pubblico di arma da guerra aggravato.
Lamentava, innanzi alla Corte di cassazione, che i giudizi di merito – tra l’altro – avessero escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbe meritato in ragione della positiva evoluzione della sua personalità, attestata dal contegno serbato nel processo e concretatosi anche nella rinuncia ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità e qualificazione giuridica dei fatti.
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In seno all’art. 62-bis c.p. “Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni 2. In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma”.
La funzione delle circostanze attenuanti generiche è individuata nell’esigenza di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi e oggettivi, e di mitigare il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore.
La Corte di Cassazione ha in proposito evidenziato che le circostanze attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull’apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell’imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto, poiché vi possono essere situazioni, integranti una fattispecie penale, in cui la concretezza della vicenda richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e conforme alla finalità rieducativa richiesta dall’art. 27, comma 3, Cost., di cui la congruità costituisce un elemento essenziale (Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 1995, n. 7946).
Sul rilievo che il potere discrezionale del giudice, nonostante la sua ampiezza e la sua estensione, non è illimitato e che la meritevolezza di un adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato non può mai essere data per scontata o presunta, la giurisprudenza afferma la sussistenza di un obbligo di adeguata motivazione giudiziale, con indicazione dei parametri e dei criteri utilizzati per la decisione ed enunciazione delle ragioni poste a fondamento ora del diniego ora della concessione delle attenuanti generiche.
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Dunque, le circostanze attenuanti generiche – a parere di chi scrive – costituiscono uno degli esempi più lampanti del ripudio, sentito dall’ordinamento nel suo complesso, di automatismi valutativi che privano di “concretezza” la decisione dell’Autorità giudiziaria.
Si vuole concederle? Si motivi la ragione.
Si vuole negarle? Si espliciti il perché.
Ed è qui che orbita la decisione della Cassazione nel caso che si commenta.
Il Collegio ricorda che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Cass. pen., Sez. V, 13 aprile 2017, n. 43952).
Il ricorrente nel rivendicare di avere tenuto un comportamento processuale collaborativo invocava, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall’ipotizzato travisamento della prova.
Una lettura che non convince la Cassazione.
Nella condanna riportata nel merito si evidenziò che furono proprio le modalità della condotta che, per la loro assoluta gravità, preclusero l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferendosi specificamente all’utilizzo di una micidiale arma da guerra (una mitragliela Skorpion) illegalmente portata in luogo pubblico in una azione di fuoco idonea a cagionare potenzialmente, stante l’esplosione di ben diciotto colpi, un elevato numero di vittime e che per mero caso non ha sortito esiti tragici.
Non solo, i giudici di merito misero anche in risalto l’incompatibilità dell’invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio con l’elevata capacità a delinquere palesata dall’imputato, mostratosi del tutto privo di freni inibitori e protagonista di una condotta processuale non esente da pecche, come attestato dall’avere egli tentato, grazie all’ausilio di emissari, di condizionare le dichiarazioni delle persone offese.
Per la Cassazione “Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all’interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ancora una volta ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali”.
Sul punto, nulla appare in disarmonia con gli insegnamenti nomofilattici per cui “Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente” (Cass. pen., Sez. II, 15 luglio 2020, n. 23903).
Nessuna violazione di legge: la motivazione sottesa al diniego delle circostanze attenuanti generiche era ben argomentata nei provvedimenti di merito e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.
Cassazione Penale 47340 del 23.12.2024
13 gennaio 2025










