Diritto all’intimità dei detenuti e controllo visivo dei detenuti

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di diritto all’intimità dei detenuti e controllo visivo dei detenuti.

Il ricorso scaturisce dall’impugnazione di un’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal detenuto contro il provvedimento con cui la casa di reclusione aveva negato un colloquio in intimità con la propria moglie, con la motivazione che la struttura non lo consentiva.

Secondo il giudice la richiesta del detenuto non configurerebbe un vero e proprio diritto, ma una mera aspettativa, non tutelabile in via giurisdizionale.

Il detenuto ha proposto ricorso evidenziando che tali colloqui, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.10/20024, non costituiscono una mera aspettativa, bensì un vero diritto per il detenuto, la cui fruizione può essere negata solo per ragioni attinenti la sua condotta a nulla valendo, pertanto, il fatto che la struttura carceraria non sia attrezzata.

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La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso ricordando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, ha stabilito l’illegittimità dell’art. 18 Ord. pen. «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa … a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia».

I giudici, infatti, hanno ritenuto, riprendendo valutazioni già esposte nella precedente sentenza n. 301/2012 di esito contrario, che la libertà di godimento delle relazioni affettive costituisce un diritto costituzionalmente tutelato, diritto che lo stato di detenzione può comprimere quanto alle modalità di esercizio, ma non può totalmente annullare, con una previsione astratta e generalizzata, che non tenga conto delle condizioni individuali del detenuto e delle sue prospettive di risocializzazione, in quanto ciò si tradurrebbe in una lesione della dignità della persona.

L’obbligo di controllo visivo dei detenuti da parte del personale di custodia durante i colloqui, previsto come assoluto e inderogabile, è stato ritenuto costituire una compressione sproporzionata e irragionevole della dignità del detenuto e della libertà della persona a questi legata da una stabile relazione affettiva, che risulta limitata, anche per anni, a coltivare detta relazione, pur essendo estranea al reato e alla condanna.

La Corte Costituzionale ha pertanto concluso che l’impossibilità, per il detenuto, di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus dei suoi rapporti familiari e in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che, se non giustificato da ragioni di sicurezza o di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero dalla pericolosità sociale del detenuto o da ragioni giudiziarie per l’imputato, viola gli artt. 27 Cost. e 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU.

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Alla luce delle esplicite valutazioni contenute in questa pronuncia, la Cassazione non ritiene che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, costituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l’esplicito dettato della sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina», ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato.

Il reclamo proposto dal detenuto ricorrente, pertanto, non doveva essere dichiarato inammissibile ma, essendo relativo all’esercizio di un diritto (diritto all’intimità dei detenuti) che il detenuto riteneva illegittimamente pregiudicato dal comportamento dell’istituto penitenziario di appartenenza, doveva essere valutato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen.

Cassazione Penale 8 del 2.01.2025

7 gennaio 2025

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