La Corte di Cassazione Penale è stata chiamata a decidere su un caso di divulgazione delle generalità di persona offesa da violenza sessuale.
Si tratta di uno specifico reato, previsto dall’art.734-bis cod.pen., che punisce “Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso è punito con l’arresto da tre a sei mesi”.
Nel caso di specie, poiché ad essere imputato era il responsabile di un sito online, quest’ultimo ha invocato l’esimente previsto dall’art.57 cod. pen. in tema di reati commessi per mezzo della stampa.
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La Cassazione ha respinto il ricorso ricordando che la contravvenzione di cui all’art. 734-bis cod. pen. (Divulgazione delle generalità di persona offesa da violenza sessuale), è differente sia con rifermento al bene giuridico protetto, ai soggetti attivi, all’elemento materiale, alle modalità della condotta.
Quanto all’oggetto giuridico della contravvenzione di cui all’art. 734-bis cod.pen., il bene protetto è limitato a quello della riservatezza dell’individuo e dunque la tutela dei diritti della persona (nome, immagine, reputazione, riservatezza) considerati come assoluti dal codice civile e tutelati dalla Costituzione.
Quanto ai soggetti attivi della condotta, viene in rilievo un reato comune, in quanto la condotta criminosa è realizzabile da “chiunque” senza alcuna restrizione soggettiva a categorie individuate, in ciò differenziandosi dalla fattispecie di cui all’art. 57 cod. che si applica solo al direttore ed al vice-direttore del periodico.
Con riferimento all’elemento materiale della condotta, la contravvenzione di cui all’art.734-bis cod. pen. è un reato a forma libera e non vincolata, che si concretizza nella divulgazione, con qualsiasi mezzo e modo effettuata, delle generalità o dell’immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale, senza il consenso della stessa e prescinde, quindi, dal contenuto di quanto divulga, eventualmente mediante pubblicazione, in quanto ciò che rileva è che non vengano diffusi i dati sensibili, attraverso i quali è possibile identificare la persona offesa.
Quanto infine alle connotazioni della condotta, quella di cui all’art 734-bis cod. pen. si caratterizza per essere una condotta a forma libera attiva (rispetto alla quale, è applicabile il disposto di cui all’art. 40, comma secondo, cod.pen.), mentre l’art. 57 cod. pen. configura una responsabilità per fatto proprio omissivo.
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Rileva la Corte come le due fattispecie sono dunque tra loro differenti e se quella di cui all’art. 734-bis cod. pen. può essere commessa da chiunque, l’altra può essere ascritta solo al direttore o vice-direttore di un periodico, ragion per cui la condotta posta in essere da quest’ultimo può astrattamente integrare entrambe le fattispecie o una soltanto di esse, a seconda delle modalità di commissione del fatto e dell’elemento materiale della condotta.
Nel caso di specie, all’imputato, nella sua qualità di direttore, è contestata, correttamente, proprio (e solo) la condotta contemplata dall’art. 734-bis cod. pen., ossia quella di aver divulgato con qualsiasi mezzo i dati sensibili della persona offesa, vittima di atti di violenza sessuale, e segnatamente di averli divulgati, nel caso che occupa, mediante la pubblicazione, sulla testata informativa online di cui è direttore, di un provvedimento giudiziario che riportava quei dati non oscurati, potendo il provvedimento giudiziario anche essere pubblicato nel suo contenuto, ma giammai con i dati sensibili in chiaro.
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La Cassazione ha ritenuto che, così come non è configurabile, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 734-bis cod. pen., la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, in quanto il divieto per come formulato dalla disposizione incriminatrice esclude la possibilità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima dei reati sessuali e l’interesse della collettività ad essere informata (Sez. 3, n. 2887 del 12/12/2013, dep. 2014, M., Rv. 258752-01),
avendo il primo assoluta preminenza anche rispetto al secondo, allo stesso modo non può ritenersi che, nel caso deciso dalla sentenza impugnata, possa venire in rilievo la fattispecie di cui all’art. 57 cod. pen., che si riferisce alla differente, e più specifica, ipotesi in cui il direttore o il vice-direttore responsabile abbiano omesso di esercitare il dovuto controllo su quanto “contenuto” sulla “stampa periodica”.
Cassazione Penale n.818 del 9.01.2025
15 gennaio 2025










