GiurisprudenzaCassazioneDiffusione di riprese e registrazioni fraudolente : elemento psicologico

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente : elemento psicologico

Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di elemento psicologico del reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente previsto dall’art.617-septies cod.pen.

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La Corte ricorda che, sotto il profilo soggettivo, ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 617-septies cod. pen., si richiede che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all’immagine altrui, con tale previsione risultando chiaro come la acquisizione fraudolenta di conversazioni/incontri privati abbia l’obiettivo di tutelare non solo la segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, ma anche la reputazione del soggetto passivo in seguito alla lesione della stessa dovuta alla divulgazione di dati sensibili.

In tale contesto normativo, la captazione, in quanto tale, costituisce un antefatto penalmente irrilevante, richiedendosi che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all’immagine altrui.

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La norma incriminatrice in questione si caratterizza, dunque, per la presenza del dolo specifico nel soggetto agente, richiedendosi, cioè, quale elemento essenziale della fattispecie, un requisito di natura psichica, consistente in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente.

La norma, punendo la fraudolenta ripresa, audio o video, di incontri privati, o la registrazione, anch’essa fraudolenta, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, a cui l’agente abbia preso parte o abbia presenziato, richiede, ai fini della configurazione del reato de quo, non la mera diffusione del materiale, bensì che la diffusione avvenga al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine.

Non sarebbe, ad esempio, sufficiente a integrare il reato la sola diffusione di immagini o registrazioni carpite senza il consenso della vittima, pur supportata dal dolo generico: non è punibile, esemplificando, la condotta di chi abbia ‘cliccato’ sul tasto condividi, richiedendosi il quid pluris, sotto il profilo soggettivo, costituito dall’intenzione di danneggiare l’immagine e la reputazione della persona offesa, uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, una proiezione finalistica, sebbene non se ne richieda, ai fini dell’esistenza della fattispecie, l’effettivo conseguimento.

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Ai fini della integrazione della fattispecie criminosa si richiede, sotto il profilo soggettivo, che la condotta diffusiva (dolo generico, anche eventuale) sia accompagnata dalla finalità di arrecare danno all’immagine o alla reputazione della vittima (dolo specifico).

La prova di tale elemento possa essere tratta da ogni elemento utile allo scopo, attraverso un ragionamento logico-inferenziale, secondo le regole generali in tema di valutazione dell’elemento soggettivo del reato, desumendolo, cioè, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne, oltre alla cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, l’intenzione di danno specificamente richiesto dalla norma.

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Conclude la Cassazione evidenziando  che il principio di diritto che deve essere affermato è, che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 617-septies (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente), è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in capo all’agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all’altrui reputazione o immagine.

Cassazione Penale n.2112 del 17.01.2025

24 gennaio 2025

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