Recensiamo la sentenza della Cassazione Penale in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione.
La Corte di Appello confermava la pronuncia del G.U.P. che aveva condannato tre imputati per il delitto di concorso in estorsione aggravata: dopo che uno di essi aveva sottratto delle casse acustiche dall’esercizio della persona offesa, i tre avevano chiesto ed ottenuto il versamento della somma di € 1400,00 per procedere alla restituzione delle stesse.
Per i ricorrenti, la condanna per il delitto di estorsione era errata, poiché il fatto avrebbe integrato la fattispecie ex art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Invero, la sottrazione delle casse acustiche era dipesa dall’omesso pagamento delle spettanze lavorative vantate da due degli imputati (erano fratelli) nei confronti della persona offesa; il successivo versamento dell’importo di € 1400 preteso era avvenuto a titolo di remunerazione per il lavoro svolto in assenza di regolare contratto, circostanza quest’ultima confermata dal controllo effettuato dalla Guardia di Finanza.
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Per la Cassazione, le argomentazioni dei ricorrenti non sono corrette.
In primo luogo, il Collegio richiama alla memoria specifici principi di diritto espressi in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il suo rapporto con il delitto di estorsione.
In particolare, l’orientamento delle Sezioni Unite ha affermato che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Cass. pen., Sez. U, 16 luglio 2020, n. 29541), in cui è stato anche specificato che “le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell’altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile”; così che, prosegue tale pronuncia:” la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo è diretta va verificata preliminarmente”.
Ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni:
– la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato;
– l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è, infatti, necessario che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, ma occorre pur sempre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale.
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Il ricorso errava nel prospettare la possibilità di un’azione diretta al recupero di un credito, mai accertato nel suo ammontare, anche mediante l’apprensione di beni diversi, poiché il diritto tutelabile non aveva ad oggetto quelle casse acustiche che venivano sottratte dall’esercizio commerciale della persona offesa e per la cui restituzione veniva poi chiesto il pagamento di un “riscatto”, bensì presunti crediti di lavoro.
Per la Cassazione “può affermarsi che nel caso in esame non appare prospettabile in ogni caso l’ipotesi di esercizio arbitrario poiché le fattispecie assorbite nella condotta di cui all’art. 393 cod.pen. sono solo quelle di violenza o minaccia mentre, nella fattispecie, l’azione consistette nella sottrazione di beni altrui con la conseguenza che presupposto della estorsione punibile viene ad essere proprio il furto dei beni seguito dalla richiesta di consegna di una somma di denaro ed il profitto perseguito appare pertanto colorato dal denominatore dell’ingiustizia”.
Cassazione Penale n.44779 del 55.12.2024
17 gennaio 2025










