In tema di prova scientifica proseguiamo a recensire la sentenza della Cassazione Penale (prima parte dal seguente link), con riferimento al tema degli accertamenti tecnici irripetibili.
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Riprendiamo, brevemente, il percorso processuale per una maggiore chiarezza.
Il GUP disponeva il giudizio dell’imputato per i seguenti reati:
a) del delitto di omicidio volontario pluriaggravato, perché, in qualità di infermiere presso la R.S.A. – Residenza per anziani somministrando ripetutamente ai pazienti insulina e psicofarmaci, per dosi ampiamente superiori ai range terapeutici e/o tipologia e in concentrazioni tossiche e letali, ne cagionava la morte, anche in considerazione della combinazione tra farmaci e specifica situazione del singolo paziente (comorbilità, età avanzata, polifarmacoterapia);
b) del tentato omicidio pluriaggravato (contestazione alternativa a quella di lesioni gravissime), con le stesse condotte di cui al capo a), di alcuni pazienti.
La Corte di assise di dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui al capo a) e di un solo tentato omicidio in danno a una vittima per il capo b), e lo condannava alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e statuizioni per le parti civili.
Con sentenza della Corte di assise di appello, pronunciandosi sugli appelli del P.M., di talune parti civili del responsabile civile e dell’imputato, in riforma della pronuncia impugnata, assolveva l’imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.
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Al riguardo, la Corte affrontava la questione centrale del processo, attinente alla utilizzabilità o meno degli esami necroscopici, vale a dire dell’attività svolta, dai medici necroscopi prima della iscrizione dell’imputato degli indagati, consistita in prelievi ematici eseguiti post mortem sui cadaveri dei pazienti e nelle successive analisi tossicologiche effettuate presso un laboratorio.
Ad avviso dei primi giudici, tale attività doveva considerarsi alla stregua di attività amministrativa extra processum, nell’ambito della quale non operavano le garanzie previste dal codice di rito per la difesa.
La Corte dell’appello perveniva a conclusioni diametralmente opposte qualificando gli esami necroscopici svolta dai medici necroscopi prima della loro nomina a consulenti tecnici del Pubblico ministero, come meramente amministrativa ed effettuata nell’ambito dei propri doveri istituzionali, fra i quali figuravano quello di denunciare la causa di morte e, in caso di possibili ipotesi di decesso dovuto a malattia diffusiva, quello di adottare particolari cautele.
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La violazione delle garanzie difensive previste dal codice di rito per assicurare le fonti di prova e raccogliere elementi utili per le indagini comportava, concludeva la Corte distrettuale sul punto, che i risultati delle analisi ottenuti sulla base dei prelievi ematici – unici e utilizzati per tutti gli accertamenti eseguili nel processo – non potessero assumere efficacia probatoria per la loro inutilizzabilità.
Né si poteva recuperare detti risultati attraverso l’esame dibattimentale dei consulenti tecnici del P.M. che quei prelievi, seppure in altra veste, avevano operato, essendo pacifico, ad avviso dei giudici del gravame che l’inutilizzabilità avrebbe dovuto colpire anche la eventuale deposizione resa sul contenuto degli accertamenti.
Neppure si poteva recuperare la prova scientifica, posta ad essenziale, se non esclusivo, fondamento della responsabilità dell’imputato, attraverso la sua ripetizione in sede di incidente probatorio, come ritenuto dalla Corte di Assise, o in virtù del consenso espresso, con efficacia sanante di eventuali nullità, dalle parti, compresa la difesa.
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Con riguardo alla questione della ripetibilità delle analisi, effettuate sempre sugli stessi campioni a distanza di tempo dal prelievo originario, riteneva la Corte che ciò che rilevava non era la possibilità di materiale rinnovabilità delle analisi, pacifica, nella specie, ma di una rinnovabilità tale da garantire l’attendibilità dei risultati nel tempo.
Notavano, sul punto, i giudici distrettuali, che gli stessi periti avevano rappresentato come fossero intervenuti fenomeni trasformativi importanti sia sul sangue, definito putrefatto e coagulato, sia sulle sostanze farmacologiche nel sangue medesimo ricercate (in particolare, insulina e benzodiazepine): fattori trasformativi individuati nell’avvenuto ripetuto congelamento e scongelamento, nel non essere stata aggiunta nelle provette al momento del prelievo a cuna sostanza conservante o anticoagulante, nel tempo trascorso tra i primi prelievi e l’epoca di svolgimento dell’incidente probatorio.
Tanto, ad avviso della Corte di assise di appello, era sufficiente per ritenere le analisi in questione irripetibili e l’attività tecnica svolta, e in primis i prelievi post mortem, da effettuare, necessariamente, con le garanzie previste dall’art, 360 cod. proc. pen.
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Avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello e le parti civili.
Tali ricorsi sono stati ritenuti fondati.
In questa sede affrontiamo il tema degli accertamenti tecnici irripetibili.
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Al riguardo, secondo la Cassazione, la Corte distrettuale mostra di confondere, sull’argomento, piani concettuali profondamente diversi tra loro, trascurando di considerare le significative distinzioni elaborate da sedimentati orientamenti giurisprudenziali.
Ed invero, secondo la consolidata lezione di legittimità, gli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono solo in relazione ad esse il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive.
La nozione di “accertamento” riguarda, infatti, non soltanto la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al Piato ed alla sua prova (operazioni, queste, che integrano il concetto di semplice rilievo), ma anche il loro studio e la loro elaborazione critica, quali attività necessariamente valutative condotte, per lo più, su base tecnico-scientifica (v., tra molte le già citate Sez. 5, n. 15623 del 2021, Giangrande; Sez. 2, n. 45751 del 2016 Siino; Sez. 6, n. 10350 del 2013, Granella; ma vedi anche Sez. 4, n. 385 44 del 25/06/2008, Sparer, Rv. 241022 – 01).
Tale distinzione – com’è stato perspicuamente evidenziato (Sez, 5, n. 37340 del 15/07/2019, Alterio, Rv. 277578 – 01) – trova testuale conferma normativa in plurime disposizioni del codice di rito (ad esempio negli artt. 354, 359, 360), che menzionano separatamente i termini “rilievi” e “accertamenti”, con implicita assunzione, per ciascuno, del significato specifico precedentemente delineato (Sez. 1, n. 301 del 09/02/1990, Duraccio, Rv. 183648 – 01).
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Orbene, poiché l’accertamento tecnico non si identifica tout court con l’attività di rilievo o di prelievo, l’eventuale irripetibilità di quest’ultime – più specificamente, dell’acquisizione dei dati da sottoporre ad esame – non implica necessariamente la irripetibilità dell’accertamento (Sez. 1, n. 10893 del 03/06/1994, Nappi, Rv. 200176 – 01).
Come dire che un’attività di raccolta dei rilievi può anche connotarsi per l’adozione di tecniche elaborate e complesse (e non è questo, comunque, il caso per il prelievo di sangue), ma rimane pur sempre nell’ambito della fase di prelievo (e formazione e messa in sicurezza del reperto), anche eventualmente assumendo carattere di irripetibilità: ma non per questo essa è coperta dalle garanzie procedimentali previste dall’art. 360 cod. proc. pen., in combinato disposto con il precedente art. 359, per gli accertamenti tecnici irripetibili, le quali si riferiscono – lo si ribadisce – all’accertamento probatorio, all’esame successivo sul reperto.
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In altre parole, ancora più semplicemente: una cosa è l’eventuale irripetibilità del prelievo, evenienza statisticamente d’altronde assai frequente (l’impronta papillare sul luogo del delitto soggetta a immediata contaminatone o cancellazione; residui da polvere da sparo su oggetti o vestiti, soggetti ad immediata dispersione, ecc.); altra è l’analisi del reperto oggetto del rilievo o del prelievo, rispetto alla quale si porrà il problema della ripetibilità o meno, laddove il campione venga alterato o distrutto durante l’esecuzione delle analisi: l’art. 360 cod. proc. pen. non ‘copre’ la prima (essendo il prelievo estraneo al perimetro di tale disposizione), ma solo la seconda, secondo il sistema processuale quale risulta dalla costante ermeneusi di legittimità.
Del resto, la cartina al tornasole della piena correttezza di tale impostazione è rappresentata dalla delegabilità del prelievo alla polizia giudiziaria da parte del Pubblico ministero ex art. 370 cod. proc. pen., soluzione che risulterebbe giuridicamente impossibile se tale prelievo rientrasse nel perimetro degli artt. 359 o 360 cod. proc. pen.
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Si comprende, allora, la ragione per cui non rileva, ai fini dell’utilizzabilità dei prelievi ematici in questione, che l’imputato fosse, all’epoca, iscritto o meno nel registro degli indagati, essendo l’attività svolta dai medici necroscopi normativamente giustificata dal combinato disposto degli artt. 370 cod. proc. pen. (costituendo sviluppo della più volte citata delega del 5 ottobre 2018), 116 disp. att. cod. proc. pen. (in quanto attività svolta, su delega dal P.M., per verificare la fondatezza di sospetti di reato sorti in conseguenza della morte di una persona) e 354 cod. proc. pen. (accertamenti urgenti sulle persone, sempre su delega del P.M., per i quali, ai sensi dell’art. 356, non è necessario dare preventivo avviso al difensore).
Il riferimento a quest’ultima disposizione operato dal Procuratore generale ricorrente nel secondo motivo di ricorso, deve, perciò, reputarsi corretto con le integrazioni e precisazioni appena esposte.
Cassazione Penale n.1059 del 10.01.2025
21 gennaio 2025










