La rinuncia a comparire in udienza

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La sentenza della Corte di Cassazione Penale in commento affronta e richiama i principi giurisprudenziali in tema di rinuncia a comparire in udienza da parte dell’imputato.

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La Corte d’Appello confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato ascritto.

Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la nullità del processo perché celebrato in assenza dell’imputato detenuto per altra causa.

In particolare si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la rinuncia a comparire in udienza da parte dell’imputato, detenuto per altra causa, a seguito della quale lo stesso è considerato assente, ha effetto non solo per l’udienza in relazione alla quale è formulata ma anche per quelle successive mentre invece si ritiene che detta rinuncia vada considerata come eccezione al generale diritto che l’ordinamento riconosce all’imputato di essere presente per tutta la durata del processo.

Secondo la difesa, nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato di modo che qualora questi non si presenti o risulti che l’assenza sia dovuta a qualche legittimo impedimento, spetta al giudice disporre anche d’ufficio il rinvio ad una nuova udienza senza che sia necessaria una richiesta dell’imputato in tal senso.

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La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

Secondo la Corte di Cassazione, è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia a comparire in udienza da parte del detenuto, a seguito della quale l’imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore, produce i suoi effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. 4, Sentenza n. 27974 del 26-03-2014, Bruno, Rv. 261567; Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22-07-2015, Piscìtelli, Rv. 264670; Sez. 4, n.50444 de-10-12-2019, Rv. 277950).

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell’imputato detenuto, permangono quindi fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza.

E’, quindi, onere dell’imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni.

Cassazione Penale n.552 del 8.01.2025

14 gennaio 2025

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