La valutazione delle condizioni per misure alternative alla detenzione

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Con la sentenza in commento ci occupiamo del tema della valutazione delle condizioni per misure alternative alla detenzione.

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Una persona condannata a trent’anni di reclusione, a seguito di un provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla Procura della Repubblica, formulava al Tribunale di sorveglianza istanza di detenzione domiciliare, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.

Il Tribunale, disattendendo le motivazioni sottese all’istanza, rigettava la richiesta alla luce del fatto che fosse da escludersi il ravvedimento prescritto dall’art. 16-nonies d.l. 15.1.1991, n. 8.

Nella specie il Tribunale rilevava che non fosse sussistente una maturazione solida ed affidabile del detenuto di portata tale da escludere il pericolo di recidiva, tenuto conto che i pareri favorevoli espressi dalla Direzione Nazionale Antimafia e dagli operatori penitenziari erano fondati essenzialmente sulla collaborazione con la giustizia, elemento non sufficiente a manifestare il ravvedimento del soggetto, vista anche la pregressa condotta carceraria non regolare, il solo recente inizio della collaborazione e l’atteggiamento giustificativo del detenuto rispetto al duplice omicidio da lui commesso nel 1999.

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L’art. 47-ter o.p. sancisce i presupposti per il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare.

Alla luce del contenzioso sottoposto al vaglio della Cassazione, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dal tipo di reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

La valutazione delle condizioni per misure alternative alla detenzione è, quindi, compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

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Con riferimento al caso concreto, la Cassazione rileva che il Tribunale di sorveglianza avesse rispettato i suddetti principi e non fosse incorso in alcun vizio di violazione di legge e di motivazione.

Infatti, in ossequio al principio sopra indicato, è stato osservato – con motivazione congrua ed esente da vizi logici – che non era possibile escludere la persistente pericolosità dell’odierno ricorrente in considerazione della solo recente sua scelta di collaborare con la giustizia, della tendenza a giustificare i gravi delitti commessi ed alla luce della irregolare condotta da lui serbata in carcere prima della collaborazione (tra cui il rinvenimento di un telefono cellulare in suo possesso).

Così “sulla base di tali elementi il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente illogico, ha escluso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ritenendo, invece, necessaria una prosecuzione dell’osservazione inframuraria al fine di valutare la reale portata del processo di risocializzazione solo di recente intrapreso dal detenuto”.

Chiosa il Collegio che si tratti di una valutazione di fatto, espressa in modo compiuto e logico, mentre il ricorrente – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – vorrebbe in realtà pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere la richiesta di detenzione domiciliare.

Ne conseguiva il rigetto del ricorso.

Cassazione Penale 2166 del 17.01.2025

28 gennaio 2025

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