Omesso avviso all’indagato per accertamenti tecnici irripetibili

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Concludiamo l’esame della sentenza (già commentata nei giorni scorsi) evidenziando il profilo relativo all’omesso avviso all’indagato per accertamenti tecnici irripetibili.

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Ricordiamo il caso.

Il GUP disponeva il giudizio dell’imputato per i seguenti reati:

a) del delitto di omicidio volontario pluriaggravato, perché, in qualità di infermiere presso la R.S.A. – Residenza per anziani somministrando ripetutamente ai pazienti insulina e psicofarmaci, per dosi ampiamente superiori ai range terapeutici e/o tipologia e in concentrazioni tossiche e letali, ne cagionava la morte, anche in considerazione della combinazione tra farmaci e specifica situazione del singolo paziente (comorbilità, età avanzata, polifarmacoterapia);

b) del tentato omicidio pluriaggravato (contestazione alternativa a quella di lesioni gravissime), con le stesse condotte di cui al capo a), di alcuni pazienti.

La Corte di assise di dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui al capo a) e di un solo tentato omicidio in danno a una vittima per il capo b), e lo condannava alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e statuizioni per le parti civili.

Con sentenza della Corte di assise di appello, pronunciandosi sugli appelli del P.M., di talune parti civili del responsabile civile e dell’imputato, in riforma della pronuncia impugnata, assolveva l’imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

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Uno dei tempi al centro del dibattito processuale, è stato quello dell’utilizzabilità degli esiti di accertamenti tecnici (ritenuti irripetibili) per omesso avviso all’indagato.

Sulla corretta qualificazione dell’accertamento tecnico, facciamo rinviamo al post disponibile al seguente link.

La Corte di Cassazione, incidentalmente, ricorda i principi in tema di eccezione di inutilizzabilità per omesso avviso all’indagato per accertamenti tecnici irripetibili.

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Nell’ipotesi in cui si ritengano non ripetibili alcune analisi e fosse ravvisata la violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. per omesso avviso all’indagato e al suo difensore, l’eventuale nullità scaturitane non avrebbe il carattere di nullità assoluta bensì il carattere di nullità a regime intermedio, secondo consolidata tradizione di legittimità.

Mai la Corte di cassazione ha ritenuto che la sanzione processuale conseguente all’omesso avviso all’indagato in occasione dell’espletamento di un accertamento tecnico irripetibile determinasse quale sanzione processuale:

a) l’inutilizzabilità dei risultati dei disposti accertamenti, ovvero

b) la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. dell’atto e dei risultati probatori conseguiti.

Pacifica è, viceversa, l’affermazione che trattasi una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soggetta, quindi, ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alla sanatoria di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 1, n, 12400 del 05/02/2021, C., Rv. 280980 – 01).

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Tale sanatoria, nel caso in esame, si è verificata, con la conseguente decadenza dall’eccezione, nel contesto dell’incidente probatorio espletato davanti al G.i.p., atteso che la partecipazione, in detta sede, alla perizia in contraddittorio – il cui oggetto era rappresentato proprio dalle analisi tossicologiche dei prelievi ematici – senza che venissero denunciate ipotizzate criticità conseguenti alla mancata partecipazione della difesa alle analisi (e ai presupposti prelievi), avrebbe costituito indubbia accettazione sanante degli effetti dell’atto, ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (tra molte, Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, L.M., Rv. 267637 – 01).

Ciò a prescindere e prima di qualsivoglia rilevanza dell’efficacia sanante del consenso, fornito dalle parti in dibattimento, in ordine all’acquisizione delle relazioni di consulenza tecnica prima dell’audizione dei consulenti (pei tutte, Sez. 5, n. 11086 del 15/12/2014, dep. 2015, V., Rv. 262816 – 01).

Cassazione Penale n.1059 del 10.01.2025

22 gennaio 2025

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