Sistemi difensivi e controlli tecnologici del datore di lavoro

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Lavoro in tema di sistemi difensivi e controlli tecnologici del datore di lavoro.

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La Corte d’Appello, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 34092/2021), ha respinto il reclamo della  società, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo, per difetto di giustificatezza, il licenziamento intimato al lavoratore, vice direttore generale con qualifica dirigenziale, e condannato la società al pagamento, tra l’altro, dell’indennità supplementare, dell’indennità sostitutiva del preavviso e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto.

La Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell’art. 4 St. Lav. ad opera dell’art. 23 del D.Lgs. n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto”.

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In stretta adesione a tale principio ha ritenuto che i controlli eseguiti dalla società e posti a base della decisione di recesso fossero avvenuti in contrasto col disposto dell’art. 4 St. lav., nella versione applicabile ratione temporis.

In particolare, la Corte di rinvio ha appurato che il controllo svolto dalla società datoriale aveva avuto ad oggetto i file di log contenenti informazioni risalenti ad epoca antecedente rispetto all’alert generato dal sistema informatico (esattamente informazioni sulle e-mail inviate dal dirigente), inutilizzabili ai fini disciplinari in quanto antecedenti rispetto al fondato sospetto creato dal citato alert.

La Corte territoriale ha evidenziato come la violazione dell’art. 4 St. Lav. travolgesse l’intero procedimento disciplinare, impedendo di trarre elementi di prova dalle giustificazioni rese dal dipendente a fronte di una contestazione illegittimamente formulata e che neppure l’avvenuta informativa sulla privacy portasse a giudicare leciti i controlli eseguiti in contrasto con l’art. 4 dello Statuto.

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Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.

In questa sede ci concentriamo sui motivi di ricorso che riguardano il tema dei controlli difensivi.

La società eccepisce:

. l’omessa valutazione ed omessa pronuncia su aspetti rilevanti del principio di diritto elaborato dalla Corte di cassazione, cui la Corte d’Appello – in sede di rinvio – avrebbe dovuto attenersi. Si assume che la sentenza impugnata abbia trascurato qualsivoglia valutazione circa due aspetti messi in evidenza dal Supremo Collegio e, in particolare: i) non ha indagato sull’esistenza di un fondato sospetto generato dall’alert proveniente dal sistema informatico in ordine alla commissione di attività illecita da parte dei dipendenti; ii) è mancata ogni valutazione circa il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore;

. l’omessa valutazione di circostanze in fatto, già oggetto di discussione tra le parti ed oggetto del principio di diritto elaborato dalla Corte di cassazione, disatteso dalla decisione in esame. Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato l’alert informatico e i conseguenti accertamenti, oggetto di discussione tra le parti, sebbene determinanti per una completa valutazione del caso in esame. Se la Corte territoriale avesse considerato dette circostanze avrebbe ravvisato la piena legittimità dei controlli effettuati dalla società e dei dati così ricavati attraverso i file di log.

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I suddetti motivi non sono stati ritenuti fondati.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha accertato come, a seguito e sulla base di tale alert, la società avesse avviato, per il tramite dei tecnici informatici, un controllo retrospettivo, eseguito cioè su dati archiviati e memorizzati nel sistema in epoca anteriore al medesimo alert, così ponendosi in contrasto con l’art. 4 St. lav. che legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza del fondato sospetto.

In questo assetto la Corte di rinvio ha individuato, in coerenza con il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, il punto di equilibrio tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, equilibrio che verrebbe meno ove si consentisse al datore di lavoro, alla luce di un fondato sospetto, di estendere il controllo difensivo a tutti i dati che, fino a quel momento, sono stati raccolti e conservati nel sistema informatico.

Come statuito nella sentenza rescindente “può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni” e solo tali informazioni successive potranno fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

Cassazione Civile n.807 del 13.01.2025

23 gennaio 2025

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