La sentenza della Corte di Cassazione in commento ci consente di soffermarci sul reato di maltrattamenti in famiglia e su alcuni elementi per valutarne la sua natura abituale.
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La Corte di appello confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato l’imputato in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali commessi ai danni della ex compagna.
Ricorre l’imputato evidenziando, tra l’altro, una serie di argomenti tendenti a dare una diversa lettura degli atti, incentrati anche sulla breve durata della convivenza e la omessa indicazione da parte della presunta persona offesa di precisi e dettagliati episodi di vessazione, collocabili nel ristretto periodo di convivenza.
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La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ricordando innanzitutto che il reato di maltrattamenti in famiglia è, comunque, configurabile nel caso in cui le condotte violente o sopraffattrici non integrino l’unico registro di comunicazione con il familiare vessato, potendo anche accadere che le abituali vessazioni, capaci di cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, siano intervallate da condotte “normali” e persino dallo svolgimento di attività anche gratificanti per la parte lesa.
Ciò tenuto conto che il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa o da momenti di reattività della stessa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a stabile succube dell’agente ovvero una totale soggezione della persona offesa (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107-01; Sez. 6, n. 4015 del 04/03/1996, G., Rv. 204653).
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Conclude la Corte precisando che, in considerazione della natura abituale del reato (Sez.6, n. 4935 del 23/01/2019, Moreschi Rv. 274617; Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794):
- non è necessario che le condotte vengano realizzate per un tempo prolungato;
- non rileva che durante lo stesso periodo la condotta dell’imputato sia stata, in alcune fasi e momenti, “corretta”;
- non è significativo che si riscontrino periodi di normalità o di accordo con il soggetto passivo;
- non è necessaria l’intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali;
- rileva solo la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042).
Cassazione Penale n.47648 del 31.12.2024
10 gennaio 2025










