Valutazione della prova scientifica: perizia fonica

0
779

L’interessante sentenza della Corte di Cassazione penale consente una serie di approfondimenti in tema di perizia fonica, funzione di verosimiglianza e, in generale, di valutazione della prova scientifica.

*

L’imputato, condannato in primo e secondo grado, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione evidenziando, in particolare, i vizi di una perizia fonica.

In particolare, evidenziava quanto segue:

. criticità nel processo di comparazione della voce, attribuita all’imputato, captata nella conversazione poiché nelle conversazioni ritenute indizianti circa la partecipazione all’omicidio poiché non viene chiarito, secondo la difesa, da quali elementi si ricavi la conclusione che fosse proprio l’imputato a parlare. La perizia fonica, quindi, è priva di rilevanza, a causa della incertezza individualizzante del dato captativo utilizzato per la comparazione, poiché è incerto che la voce utilizzata per la comparazione sia effettivamente quella dell’imputato, come la difesa aveva immediatamente eccepito quando è stato conferito l’incarico peritale;

. si denuncia il mancato utilizzo, nella perizia fonica, ai fini della comparazione, di ulteriori fonie parimenti disponibili, nelle quali era sicura la identificazione dell’imputato quale soggetto dialogante (il riferimento è ad una intercettazione ambientale, eseguita presso il carcere, così come alle numerose fonie acquisite durante il dibattimento, a seguito dell’esame del ricorrente stesso);

. si contesta che la voce dell’imputato sia stata comparata sulla base di un falso presupposto, atteso che la fonia registrata sull’utenza sarebbe stata immotivatamente attribuita all’imputato;

. si afferma che i giudici di merito avrebbero potuto utilizzare altri nastri, che la conversazione, pur estremamente rilevante, non è stata esaminata e, inoltre, si lamenta che la quantità e qualità dell’audio fossero basse e, comunque, non idonee all’effettuazione del giudizio comparativo;

. si lamenta la mancata sottoposizione a perizia fonica anche della captazione eseguita in ambientale, all’interno dell’autovettura, risalente a circa trenta minuti dopo l’omicidio, là dove si sente colui che viene ritenuto essere l’esecutore materiale dell’omicidio pronunciare la frase “io non l’ho pensato proprio, l’ho distrutto”;

Il ricorso contesta anche che una delle conversazioni si riferisce a un nome diverso da quello dell’imputato.

*

La Cassazione ha accolto il ricorso rinviando in Corte d’Appello per altro giudizio.

Premette la Suprema Corte che in sede di legittimità, il giudice è tenuto a verificare la intrinseca validità e tenuta scientifica, sia dei criteri che della metodologia di indagine adoperati dal perito, nel caso in cui gli stessi si connotino in termini di novità ed abbiano caratteri sperimentali e, pertanto, non siano stati già sottoposti al vaglio di una pluralità di casi, nonché al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora pienamente acquisiti al patrimonio conoscitivo della comunità scientifica.

Laddove la perizia, invece, sia basata su cognizioni di comune dominio, nella comunità degli esperti della specifica materia e si avvalga di tecniche d’indagine ormai consolidate stabilizzate, in quanto sperimentate in una moltitudine di casi e sottoposte a verifiche di tipo anche statistico, al giudice resta unicamente il compito di procedere a una verifica, circa la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche.

*

In termini ancor più generali, ricorda la Cassazione come la prova scientifica sia caratterizzata – di per sé – da un ragionevole ‘affidamento’ del giudicante, nella bontà del metodo impiegato e nell’esperienza e indipendenza del soggetto cui viene conferito l’incarico, salva l’emersione di elementi di «seria confutazione» delle teorie impiegate o dei metodi realizzati (in chiave di elisione della validità dei risultati).

Compito del giudice, pertanto, è quello di individuare il valore delle obiezioni – ove formulate – in rapporto ad un criterio di attendibilità scientifica delle confutazioni medesime, in un quadro di verifica circa la aderenza delle opinioni espresse da periti o consulenti, rispetto al complesso dei dati istruttori, operazione quest’ultima che resta di esclusivo dominio dell’organo giudicante (dato l’ovvio limite settoriale dell’apporto scientifico, che non può sostituirsi alla valutazione globale dei fatti emersi nell’intera istruttoria).

In tal senso, è stato più volte ribadito che, in tema di valutazione delle diverse tesi prospettate dal perito o dai consulenti tecnici, il giudice di merito può fare legittimamente propria l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purché dia congrua e motivata ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire.

Entro questi limiti, peraltro, non rappresenta vizio della motivazione, in re ipsa, l’omesso esame critico di ogni minimo passaggio di una relazione tecnica disattesa, poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale – per adempiere compiutamente l’onere della motivazione – non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, essendo invece sufficiente che enunci – con adeguatezza e logicità – gli argomenti che si sono resi determinanti, per la formazione del suo convincimento.

Laddove il giudice di merito abbia rispettato tali principi, il giudizio di fatto formulato diviene incensurabile in sede di legittimità.

*

La metodologia adottata per l’espletamento della perizia fonica, in quanto tale, non è quindi censurabile in sede di legittimità.

Nel caso in cui, inoltre, una determinata decisione si fondi – come nel caso di specie – sugli esiti di un approfondimento di tipo tecnico-scientifico, rappresenta onere specifico – gravante sulla parte che intenda confutarne gli approdi raggiunti, sulla base della tecnica utilizzata – proporre una critica che non sia volta alla ideale sostituzione della tecnica adoperata dal perito, poi convalidata dal giudice di merito, con altra e differente metodologia (perché magari reputata, quest’ultima, espressiva di una maggiore autorevolezza ed elevata persuasività), bensì che risulti finalizzata ad invalidare il metodo utilizzato dal perito e i relativi esiti.

Onere della parte che prospetti la censura, allora, è quello di dimostrare l’eventuale incongruenza della metodologia adoperata e, correlativamente, l’insufficienza della stessa, a porsi quale fondamento del ragionamento probatorio.

In mancanza di tali requisiti, la doglianza si risolverebbe, infatti, in una censura di mera valenza contestativa e aspecifica, a fronte del fatto che la prova conseguita, mediante l’utilizzo di un certo metodo di accertamento, sia risultata – come accaduto nella concreta vicenda – decisiva nell’economia della avversata pronuncia.

Rimane fermo il fatto che al giudice di legittimità non è demandato, ovviamente, il compito di stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle tecniche adottate, ovvero delle tesi esaminate in sede di merito, dovendosi invece valutare – nel corso di tale giudizio – se la spiegazione fornita, raffrontata ai rilievi che vengano mossi, sia razionale e logica.

*

Nel caso di specie, la Corte rileva come l’affermazione di penale responsabilità a carico dell’imputato si fonda – in via pressoché esclusiva – sull’esito della comparazione tra le voci, nei termini sopra riportati.

E proprio la preponderante importanza assunta da tale dato, quindi, avrebbe imposto il raggiungimento di un esito in termini di ben maggior sicurezza, circa la sovrapponibilità tra le voci dell’”uomo della masseria” (ossia, l’esecutore materiale del fatto omicidiario) e l’imputato.

L’esito si è compendiato, al contrario, nella valutazione della sussistenza di un “supporto moderatamente forte”.

Secondo ciò che è riportato nell’impugnata sentenza, il perito ha precisato in dibattimento che tale risultato è espresso in scala ENFSI (trattasi delle linee guida espresse dall’European Network of Forensic Science Institutes), mentre il medesimo risultato, “espresso indicando un valore LR (la valutazione più attendibile, cioè quella che prevede un calcolo statistico reale in termini di probabilità e rapporto di verosimiglianza (LR: likelihood ratio) e che esprime la probabilità di una possibile identificazione) pari a 2.70, in una scala astratta che parte da 0.35 e arriva a 4.0, restituisce l’idea che la Corte di Assise di Appello possa essere “abbondantemente sicura” che le due voci confrontate appartengano alla stessa persona, visto che peraltro il software adoperato per l’esperimento scientifico non ha “dato nessun alert di criticità e ha invece fornito “una positività netta – non eccezionale – ma netta” e un risultato “non opinabile e frutto di una valutazione oggettiva”.

*

La funzione di verosimiglianza (likelihood ratio) sopra espressa è una cd. funzione di probabilità condizionata, che si atteggia quale funzione del suo secondo approdo, essendo però necessario che sia stato fissato, in modo certo, il primo punto di raffronto.

E dunque, proprio l’utilizzo di tale metodo probabilistico avrebbe imposto di stabilire – in maniera sicura e inconfutabile – la certa attribuibilità all’imputato della prima fonia adoperata, in vista del compimento del giudizio comparativa.

Sarebbe stato necessario, dunque, stabilire una sicura sovrapponibilità, fra la voce dell’imputato e il primo punto di raffronto della suddetta funzione di verosimiglianza.

In altri termini, sarebbe stato indispensabile affrontare i numerosi rilievi difensivi e superarli mediante puntuale motivazione, così da fugare ogni residua perplessità, circa il fatto che la voce adoperata – quale parametro di raffronto – appartenesse proprio all’imputato.

*

Il secondo ancoraggio della funzione di verosimiglianza è rappresentato dal raffronto, fra la fonia adoperata quale termine di confronto (che, si ripete, sarebbe stata da attribuire, in termini di certezza, all’imputato) e la voce riferibile all’utilizzatore della sopra detta “utenza dedicata”, ossia all’uomo della Masseria.

E qui, come sopra riportato, la Corte territoriale si è accontentata di un esito di sovrapponibilità sostanzialmente modesto, sussunto nell’espressione “supporto moderatamente forte” cui fa pendant l’indice di verosimiglianza che si attesta sulla media dei parametri di riferimento (0.35 – 4.0).

Ma tale conclusione si connota in termini perplessi e generici e non consente – se non suffragata da ulteriori elementi di valenza evocativa – di superare le obiezioni difensive.

Lo stesso teste di p.g., del resto, ha espresso una valutazione in termini di somiglianza fra le voci, ma non è stato in grado di offrire un maggior grado di certezza, in punto di coincidenza e sovrapponibilità fra le diverse fonie.

*

In tale ottica, assumono quindi piena dignità i rilievi difensivi, incentrati sulle modalità di svolgimento della perizia fonica: data per assodata, infatti, la insindacabilità della metodologia adoperata, sarebbe stata necessaria una spiegazione di maggior dettaglio, quanto alla scelta dei parametri di riferimento, adoperati in vista del raffronto delle voci; sarebbe stato, altresì, indispensabile un maggior impegno argomentativo, anche con riferimento alle critiche difensive riferite al tema della (pretesa) incertezza individualizzante del dato captativo adoperato, in vista della comparazione.

Sarebbe stato necessario, insomma, confrontarsi più attentamente con il dedotto tema della utilizzazione di dati di raffronto (asseritamente) non del tutto sicuri, con particolare riguardo alla scelta delle fonie utilizzate in sede comparativa, nonché chiarire in termini di alta probabilità il risultato comparativo di verosimiglianza.

Cassazione Penale 1523 del 13.01.2025

29 gennaio 2025

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...