Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di abnormità del provvedimento che annulla l’imputazione senza invito alla procura a riformulare.
*
Il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti degli imputati per assenza nel capo di imputazione di “una chiara descrizione della condotta attribuita agli imputati” e ha rimesso gli atti al pubblico ministero.
Ricorre la procura rilevando che il giudice, nella fattispecie avrebbe dovuto invitare la procura a riformulare o precisare la contestazione e quindi rilevando l’abnormità del provvedimento che annulla l’imputazione senza questo invito.
*
La Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che il Tribunale, avendo rilevato – a seguito di eccezione difensiva formulata alla prima udienza, immediatamente dopo la costituzione delle parti – che il capo di imputazione non descriveva “chiaramente” la condotta attribuita agli imputati avrebbe dovuto invitare il rappresentante della pubblica accusa a riformulare l’imputazione e determinarsi a dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio con conseguente restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero solo qualora tale sollecitazione non avesse trovato adeguata risposta.
Tale sequenza processuale non è stata rispettata poiché il giudice ha omesso di attivare il previo potere di impulso volto a sollecitare una integrazione o precisazione dell’addebito contestato che, solo ove non effettuate, avrebbero giustificato la declaratoria di nullità del decreto introduttivo (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Samb Mbagnick, Rv. 286933).
Prosegue la Suprema Corte rilevando che alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 554-bis cod. proc. pen., l’invito alla riformulazione doveva essere effettuato in modo espresso e solo dopo avere sentito le parti, sicchè l’interlocuzione del pubblico ministero in merito all’eccezione sollevata dal difensore degli imputati in punto di indeterminatezza dell’imputazione – semplice espressione dei princìpi generali del
contradditorio che governano il processo penale – non può certo interpretarsi quale rifiuto a riformulare l’imputazione mancando, a monte, un preciso invito che lo ponesse nella condizione di provvedere in tal senso.
*
Una tale decisione è affetta da violazione di legge e presenta anche i caratteri dell’abnormità poiché, seppure non estranea al sistema normativo, ha determinato un’indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa che contempla uno specifico strumento volto a rimuovere nella fase dibattimentale l’eventuale causa di nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza ovvero genericità dell’imputazione.
In tal senso, la S.C. (Sez. U, n. 5307/2008, cit.) ha espressamente riconosciuto che “… alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica” (nello stesso sostanziale senso, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
Si è dunque verificata, nella specie, un’alterazione dell’ordinata sequenza procedimentale con violazione dei principi di rilievo costituzionale dell’efficienza e della ragionevole durata del processo i quali, pur nel contemperamento con il diritto dell’imputato ad una contestazione chiara e completa dell’accusa a lui mossa, impongono la razionalizzazione dei tempi, dell’organizzazione del giudizio e, quindi, l’effettività della giurisdizione penale.
Cassazione Penale 6800 del 19.02.2025
20 febbraio 2025










