L’avvocato generale della Corte UE si è espresso in tema di GDPR e responsabilità della piattaforma online.
La causa nasce da una controversia che oppone una persona fisica al gestore di un mercato online sul quale è stato pubblicato, senza il consenso di detta persona, un annuncio indicante che quest’ultima offriva servizi sessuali.
La peculiarità di questa causa consiste nel fatto che l’annuncio di cui trattasi conteneva dati personali.
Il giudice del rinvio vuole stabilire se:
. da un lato, il gestore di un mercato online abbia violato gli obblighi ad esso incombenti;
. se tale gestore possa avvalersi dell’esonero da responsabilità previsto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 con riferimento a un annuncio pubblicato su detto mercato online.
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Il tema è, quindi, quello del rapporto tra:
. direttiva sul commercio elettronico, Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
. e GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
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Secondo l’avvocato generale, circa il tema del GDPR e responsabilità della piattaforma online:
. per quanto riguarda la direttiva sul commercio elettronico, egli ricorda che il gestore di una piattaforma di mercato online può beneficiare di un esonero dalla responsabilità per quanto riguarda il contenuto degli annunci pubblicati sulla sua piattaforma a condizione che il suo ruolo resti neutro e puramente tecnico;
. tale protezione non si applica in caso di intervento attivo nella gestione, nella modifica o nella promozione dei contenuti;
. per quanto riguarda il GDPR, il gestore di una piattaforma di mercato online agisce come responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci;
. il gestore di una piattaforma online non è, quindi, tenuto a controllare sistematicamente il loro contenuto prima della pubblicazione;
. detto gestore deve tuttavia adottare misure organizzative e tecniche per proteggere tali dati;
. per quanto riguarda i dati personali degli utenti inserzionisti registrati in tale piattaforma di mercato online, il gestore di quest’ultima agisca in qualità di titolare del trattamento e, in detto contesto, debba verificare l’identità degli utenti inserzionisti.
Causa C‑492-23_avvocato generale
6 febbraio 2025










