Diffamazione a mezzo facebook contro il Sindaco e legittimazione a querelare

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La sentenza della Cassazione Penale si sofferma sulla diffamazione a mezzo Facebook e legittimazione a querelare nel caso di offese rivolte al Sindaco di un comune.

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Con rito abbreviato, veniva condannato un soggetto che accusato di diffamazione per aver offeso l’onore del sindaco di un comune pubblicando, sul social network “Facebook”, una fotografia del sindaco sulla quale erano state sovraimpresse parole lesive della sua reputazione.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione rilevando che la querela era stata presentata dal Comune.

La difesa, con l’atto di appello, aveva sostenuto che l’ente non fosse legittimato a proporre querela, atteso che le offese oggetto di imputazione erano rivolte al Sindaco e non al Comune.

La Corte territoriale ha parzialmente accolto il motivo di gravame, revocando le statuizioni civili, confermando tuttavia la condanna penale per diffamazione a mezzo Facebook.

Il ricorrente ribadisce la mancanza della condizione di procedibilità, essendo stata la querela presentata dal Comune che non era minimamente coinvolto nelle offese contestate.

Al riguardo, evidenzia che il Sindaco, anche in sede di sommarie informazioni testimoniali, aveva precisato che intendeva «procedere nella qualità di sindaco pro tempore del Comune».

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La Cassazione ha accolto il ricorso perché l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

A norma dell’art. 120 cod. pen., la querela deve essere presentata dalla persona offesa dal reato, ossia dal soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale.

Nel caso della diffamazione, conseguentemente, la persona offesa deve essere individuata nel soggetto la cui reputazione sia stata lesa con il fatto oggetto di contestazione.

Nel caso in esame, non risulta dubitabile che il fatto risulti offensivo per la reputazione del Sindaco la cui fotografia era stata pubblicata su “Facebook”, accompagnata da frasi lesive della sua onorabilità.

Legittimato a presentare la querela, dunque, era la persona fisica in quanto persona offesa dal reato, e non il Comune.

Dalla querela allegata al ricorso, invece, emerge che: la querela è stata presentata dal «Comune di…., in persona del sindaco protempore, rappresentato dall’avv. …….».

La querela è firmata dal suddetto difensore, «quale componente della avvocatura civica».

Nella stessa sentenza impugnata si afferma che la querela è stata presentata «nell’interesse del Comune di …..».

Risulta, pertanto, evidente, attesa la formale distinzione tra la persona fisica e la persona giuridica Comune che la querela è stata presentata da soggetto non legittimato e che l’azione penale sia stata esercitata in mancanza della necessaria condizione di procedibilità.

Cassazione Penale 4733 del 5.02.2025

11 febbraio 2025

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