Dalla sentenza della Corte di Cassazione penale ricaviamo alcuni principi in tema di natura dell’udienza predibattimentale.
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Il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti degli imputati per assenza nel capo di imputazione di “una chiara descrizione della condotta attribuita agli imputati” e ha rimesso gli atti al pubblico ministero.
Ricorre la procura rilevando che il giudice, nella fattispecie avrebbe dovuto invitare la procura a riformulare o precisare la contestazione e quindi rilevando l’abnormità del provvedimento che annulla l’imputazione senza questo invito.
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La Cassazione ha accolto il ricorso rilevando l’abnormità della decisione (vedi altro post di oggi).
Nella circostanza ha formulato alcune considerazioni in tema di udienza predibattimentale.
Rileva che l’art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dal D. Lvo 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, prevede che nel corso dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta il giudice – ove rilevi la violazione della disposizione di cui all’art. 552, comma 1, lettera c), del codice di rito per genericità ovvero indeterminatezza dell’imputazione – anche d’ufficio e sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione medesima e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
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La disposizione in parola assegna all’udienza predibattimentale (come già previsto per l’udienza preliminare) «il compito di definire l’oggetto del giudizio, consentendo al giudice e alle parti di esaminare l’imputazione articolata ai sensi dell’art. 552, comma 1, lettera c), sotto i plurimi profili connessi alla sua corrispondenza, in punto di fatto o di definizione giuridica, agli atti d’indagine» (così la Relazione della Commissione Ministeriale sul punto).
Inoltre, a norma dell’art. 89-bis del citato decreto legislativo, tale disposizione riguarda i procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio viene emesso in data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Come evidenziato nella relazione n. 2/23 redatta dall’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di cassazione, si tratta di una modifica normativa che “tiene conto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239 (che alleghiamo al presente post, ndr), la quale, muovendo dalle medesime istanze garantistiche e dalla constatazione che, nei procedimenti per i quali è prevista l’udienza preliminare, non era prevista alcuna nullità per la mancata, generica o insufficiente enunciazione del fatto, affermava che i rimedi per ovviare a tali inconvenienti dovessero essere sperimentati all’interno della fase dell’udienza preliminare, facendo ricorso al meccanismo di costante adeguamento dell’imputazione alle risultanze investigative previsto dall’art. 423 cod. proc. pen. e che solo quando ciò non fosse possibile, il procedimento dovesse regredire alla fase delle indagini preliminari.
Dunque, in simmetria con questa modalità di interazione tra giudice e pubblico ministero tipica della udienza preliminare, in ragione dell’innesto, nel procedimento a citazione diretta, di una udienza filtro, che con quella preliminare ha molteplici assonanze, la norma attuativa della delega ha ricostruito all’interno di essa un analogo momento di verifica, con affidamento al giudice di analoghi poteri di impulso, previa interazione con le parti che debbono essere sentite”.
Cassazione Penale 6800 del 19.02.2025
Cassazione Penale Sezioni Unite n.5307 del 1.02.2008
20 febbraio 2025










