La Corte di Cassazione torna su un tema, che aveva fatto discutere in passato, affermando che la consulenza del PM non è ontologicamente più attendibile di quella della parte privata.
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La Corte di appello confermava la sentenza, appellata dal PM, con il quale il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, per insussistenza del fatto.
Ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta violazione di legge, con particolare riferimento al canone del’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”, e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e frutto di travisamento della prova.
Il ricorrente, ripercorso l’antefatto e le vicende processuali, assume avere i decidenti trascurato e frainteso il contenuto della consulenza del P.M..
Secondo la parte civile, il contributo tecnico ricostruttivo nel caso di specie più affidabile risulta essere quello del c.t. del P.M., erroneamente disatteso, anche tenendo conto che, come precisato dalla pronunzia di Sez. 3, n. 16458 del 18/02/2020, non mass., la consulenza del P.M. sarebbe ontologicamente più attendibile rispetto a quella delle parti private, poiché, pur non essendo svolta da un perito, ciononostante proviene da un ausiliario di un Magistrato che non è portatore di interessi di parte.
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La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che la consulenza del PM non è ontologicamente più attendibile di quella della parte privata.
Rileva come il ricorrente censuri in modo particolare la sentenza nella parte in cui non ha integralmente fatto proprio il contenuto della consulenza del P.M. e postula che il consulente del P.M. sia, per così dire, “ontologicamente” più attendibile degli altri consulenti di parte, sottintendendo che i consulenti di qualsivoglia parte siano, assiomaticamente, meno attendibili del perito nominato dal giudice.
L’atto di impugnazione sul punto fa riferimento alla pronunzia di Sez. 3, n.16458 del 18/02/2020, che aveva affermato proprio quei principi.
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La Suprema Corte rileva come, in entrambi i precedenti richiamati (Sez. 3, n. 16458 del 18/02/2020, Barbone; Sez. 2, n. 42937 del 24/09/2014, Pinto) la Corte di cassazione ha disatteso i rilievi dei ricorrenti ritenendo aspecifiche le censure mosse all’elaborato del consulente del P.M. sulla base del mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza tecnica di Parte privata senza indicare in modo circostanziato quali fossero i passaggi di detta consulenza che si ponevano in contrasto con le risultanze di quella effettuata su incarico della Parte pubblica.
Dopo tale affermazione, entrambe le sentenze di legittimità citate hanno svolto ulteriori considerazioni – non strettamente indispensabili rispetto al tema, già risolto – sostanzialmente ad adiuvandum, sostenendo esistere una «”priorità” delle conclusioni assunte dal consulente tecnico del pubblico ministero rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa», “priorità” derivante dalla collocazione ordinamentale del Pubblico Ministero, Magistrato e quindi tenuto, per “statuto professionale”, all’imparzialità e ad indagare ” a 360 gradi”, come dimostra la previsione dell’art. 358 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42937 del 24/09/2014, Pinto, cit., p. 5) ed inoltre «non […] portatore di interessi di parte [discendendone], una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio» (così Sez. 3, n. 16458 del 18/02/2020, Barbone, cit., p. 4).
Si tratta, dunque, evidentemente non già di principi di diritto fissati dalla S.C. nell’esercizio della funzione nomofilattica (art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.) ma di argomenti svolti incidentalmente nella parte motivazionale delle sentenze per completare un ragionamento, peraltro già di per sé compiuto, ai fini della decisione della questione nell’occasione sottoposta alla S.C.
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La Suprema Corte, invece, ha, a più riprese osservato come il giudice ben possa e debba, ove maturi convincimento in tal senso:
. discostarsi dalle conclusioni raggiunte ‘dal perito (ex plurimis, Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Fierro e altri, Rv. 271924; Sez. 2, n. 43923 dell’11/10/2013, Mosca, Rv. 257313; Sez. 1, n. 2268 del 18/12/1991, dep. 1992, Rv. 191116; Sez. 4, n. 7591 del 20/04/1989, Peregotto, Rv. 181382);
. scegliere quella che ritiene maggiormente condivisibile tra le tesi sostenute dal perito e dai consulenti di parte (tra le numerose, Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807; Sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, dep. 2028, Gentili, Rv. 273159; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907);
. in assenza di una perizia d’ufficio, aderire ad una tra le tesi prospettate dai consulenti delle Parti (ex multis, Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 253512);
. naturalmente, in ogni caso, fornendo idonea motivazione.
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La Suprema Corte, infine, sottolinea come le riferite affermazioni trascurano, inoltre, l’attuale e consolidato “stato dell’arte”, in cui non può affermarsi una ontologica prevalenza delle opinioni del perito su quelle di tutti i consulenti, con una primazia, tra di essi, di quelle del c.t. nominato dal P.M. in ragione della previsione dell’art. 358 cod. proc. pen. (ove, peraltro, la emersione a livello di diritto positivo dei requisiti di indipendenza e di imparzialità del Magistrato sarebbe da individuare negli artt.107-108 Cost. e nelle norme di ordinamento giudiziario, piuttosto che nel richiamato art. 358 cod. proc. pen., che ne disciplina una conseguenza, ossia: essendo il P.M. indipendente ed imparziale, ergo deve svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato).
Ben altri, e più complessi, infatti, sono gli approdi cui è giunta da tempo la giurisprudenza di legittimità in tema di introduzione e di impiego nei processi del c.d. “sapere esperto”.
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Per tali ragioni, non può affermarsi con l’assolutezza che connota il motivo di ricorso sullo specifico punto che il contenuto della consulenza della Parte pubblica sia ex se maggiormente attendibile di quello di una Parte privata.
Cassazione Penale 7004 del 20.02.2025
27 febbraio 2025










