La sentenza della Corte di Cassazione penale affronta il tema del momento consumativo della frode nelle pubbliche forniture e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
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Il Gip applicava a un ente una misura cautelare di divieto di contrarre con la P.A. per un anno ipotizzando a carico della società il reato di frode nelle pubbliche forniture ai sensi dell’articolo 356 codice penale.
La società ricorreva dinanzi al Tribunale del riesame che rigettava il gravame.
Proponeva, quindi, ricorso per cassazione eccependo, tra l’altro, che non vi fosse responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 poiché le condotte erano anteriori all’entrata in vigore del D.Lgd. 75/2020 che ha introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.
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La Cassazione ha accolto il ricorso.
Rileva la Suprema Corte che dal testo dell’ordinanza impugnata risulta che quantomeno una parte dei lavori oggetto della commessa contestata all’ente sono antecedenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2020.
Entra poi nel merito del ragionamento del Tribunale in ordine al momento consumativo della frode nelle pubbliche forniture.
Sul punto, il Tribunale del riesame fa riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per accertare il momento consumativo del reato di cui all’art. 356 cod. pen. è necessario verificare come la fase dell’inadempimento contrattuale assuma connotazioni diverse a seconda della tipologia del negozio
stipulato, richiamandosi il principio secondo cui il delitto di frode in pubbliche forniture, quando riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi, assume la struttura di un reato a consumazione prolungata, connotato da pluralità delle condotte (Sez. 6, n. 12673 del 06/02/2020, Grecuccio, Rv. 278752).
Atteso che il “contratto di fornitura” stipulato tra l’appaltatore e la società è del 24.05.2017 e che esso contemplava a carico dell’ente indagato, oltre alla fornitura e posa in opera degli ascensori, anche attività di collaudo e manutenzione degli stessi (che si è protratta ben oltre il 30 luglio 2020), si conclude che l’esecuzione delle prestazioni (nell’ambito delle quali si sarebbero verificate le condotte fraudolente) non possono ritenersi cessate al 3 agosto 2018, in quanto a tale data gli ascensori “non erano stati ancora collaudati né immatricolati”.
Dunque, evidenzia il Tribunale del riesame, “trattasi di condotta maliziosamente volta a dissimulare la dolosa errata esecuzione del contratto, protrattasi negli anni 2021-2023, allorquando l’Amministrazione, a causa delle severe criticità poste in essere nella fase di installazione e manutenzione doveva assumere ulteriori oneri di manutenzione straordinaria … per mettere in sicurezza gli impianti, che venivano collaudati secondo … solo nel 2022-2023”.
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Tale motivazione non è stata ritenuta adeguata.
L’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
E’ pacifico che gli ascensori sono stati installati e consegnati nel 2018 (quando l’art. 356 cod. pen. non rientrava nel catalogo dei “reati presupposti” della responsabilità degli enti) e la condotta fraudolenta sarebbe consistita nella fornitura di beni che, per caratteristiche tecniche, non corrispondevano a quanto stabilito.
Le attività ulteriori “volte a dissimulare la dolosa errata esecuzione del contratto” – se scollegate dalla iniziale fornitura, che ratione temporis non rileva come illecito ex d.lgs. n. 231 – non possono integrare il presupposto della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Sarebbe a tal fine necessario dimostrare che le condotte poste in essere dall’ente dopo il 30 giugno 2020 fossero sin dall’inizio programmate al fine di nascondere il doloso inadempimento, circostanza che, però, non emerge in modo convincente dal testo del provvedimento impugnato.
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Per quanto concerne i presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente, il Tribunale motiva, quanto alla gravità indiziaria, riportandosi alle considerazioni del Gip, mentre sulla rilevante entità del profitto indica l’esistenza di un cospicuo “risparmio di spesa” correlato al minor costo degli impianti (di qualità inferiore a quella pattuita).
Il pericolo di reiterazione viene invece dedotto dall’assenza di un idoneo modello organizzativo per la prevenzione dei reati, dalla particolare abilità dissimulatoria dimostrata, nonchè dal fatto che la società è una società attiva che ha in essere appalti con altre P.A.
La Cassazione ha già avuto modo di precisare che ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023, Marino, Rv. 284883 – 01; Sez. 6, n. 29374 del 14/09/2020, Sale, Rv. 279679 – 01).
Nella specie, non è chiaro quale, secondo, la prospettazione del Tribunale cautelare, sia la condotta decettiva posta in essere.
Invero, da un lato, si fa riferimento alla fornitura di beni che, per caratteristiche tecniche, non corrispondevano a quanto stabilito, mentre, dall’altro lato, le attività ulteriori “volte a dissimulare la dolosa errata esecuzione del contratto” sembrano consistere nella mancata esecuzione dei collaudi a norma di legge; condotte omissive che appaiono prive di finalità ingannatorie, rientrando al più nella mancata esecuzione della prestazione pattuita.
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L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio.
Cassazione Penale 4535 del 4.02.2025
10 febbraio 2025










