Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale che affronta il tema della natura del rilievo nel furto di energia elettrica.
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La Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale per il reato di furto di energia elettrica mediante l’abusivo allaccio alla rete di distribuzione elettrica con l’aggravante della violenza sulle cose consistita nella manomissione di componenti della rete di distribuzione elettrica e su bene destinato al pubblico servizio oltre che esposto alla pubblica fede.
L’imputato ha presentato ricorso deducendo, tra l’altro, violazione di legge rispetto al rilievo nel furto di energia elettrica in quanto:
. gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria sulla base dell’art. 354 cod.proc.pen. non erano fondati sul presupposto del pericolo e dell’urgenza;
. il sopralluogo presso l’abitazione del ricorrente era stato infatti concordato con il personale Enel, poiché l’abitazione era stata trovata chiusa.
Deduce che il motivo già presentato in appello non era stato adeguatamente affrontato nella motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte distrettuale non aveva argomentato nulla con riferimento alla compatibilità dell’urgenza con il rinvio dell’operazione di sopralluogo per diversi giorni che avrebbero potuto consentire al Pubblico Ministero la direzione delle indagini, disponendo un accertamento sui luoghi con le garanzie difensive che nel caso di specie invece sono mancate.
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Il ricorso è stato ritenuto infondato.
La Cassazione ha ritenuto di riaffermare il principio che, mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico- scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, Chiesa, Rv. 244950 – 01; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Pannone, Rv. 239101).
Nel caso di rilievo nel frutto di energia elettrica, si tratta di un atto urgente, affidato alla polizia giudiziaria, che consente di raccogliere dati rilevanti per l’accertamento penale, e per essere inquadrato come tale, deve potere essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnico-scientifiche.
Si tratta di una attività svolta dalla polizia giudiziaria e disciplinata dagli artt. 354, 356, del codice di rito; il difensore dell’indagato può assistere alla effettuazione dei rilievi, ma sull’autorità giudiziaria non grava alcun onere di notifica.
La Suprema Corte chiarisce che il fatto che i rilievi siano “irripetibili”, come avviene, di regola, quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifiche, non implica la loro attrazione nell’area degli accertamenti tecnici irripetibili, i quali, diversamente dai rilievi, sono caratterizzati non solo dalla “irripetibilità” dell’azione investigativa, ma dalla natura tecnico-scientifica dell’accertamento.
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Ciò che estrae il “rilievo” dall’area di operatività dell’art. 360 cod. proc. pen. non è, dunque, la sua eventuale natura irripetibile, quanto il fatto che lo stesso possa essere svolto senza particolari competenze tecniche.
La polizia giudiziaria, quando effettua i rilievi si limita infatti a constatare quanto osservato, ed a riversare i dati rilevati in una annotazione, che, nella misura in cui descrive una situazione “irripetibile” può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento (così, tra le altre Sez. 1, n. 23156 del 09/05/2002, Maisto, Rv. 221621, in relazione al prelievo di polvere da sparo, c.d. “stub”; nello stesso senso Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019; c.; Rv. 276081 relativa alla annotazione che descrive lo stato dei luoghi).
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Nel caso in esame l’accesso dei Carabinieri e del personale tecnico Enel presso l’abitazione era dovuto al fatto che, pur essendosi recati più volte, non avevano trovato nessuno in casa.
Solo il giorno del sopralluogo riuscirono ad accedere/ effettuare i controlli necessari e a rimuovere il misuratore, la presa abusiva e l’interruttore sottoponendo tutto a sequestro .
La Corte di appello afferma che la polizia giudiziaria unitamente ai verificatori Enel si è limitata a constatare la presenza di una derivazione abusiva a monte del contatore accertando che tale presa permetteva di prelevare energia senza che il misuratore la quantificasse.
Si è trattato di un’attività materiale, che è stata svolta senza fare ricorso a particolari competenze tecnico scientifiche, sicuramente inquadrabile come rilievo e sottratta allo statuto previsto dall’art. 360 cod. proc. pen. Sez. 2 n. 41839 del 09/10/2024 Ud. (dep. 13/11/2024) Rv. 287190 – 01
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La Cassazione ha anche ricordato il principio secondo cui, avendo l’attività di verifica del personale Enel ha natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è pienamente utilizzabile ai fini della prova dell’avvenuta verifica, delle modalità di sottrazione dell’energia elettrica, della descrizione dello stato dei luoghi e dell’avvenuta sottrazione, Sez. 4 n. 36940 del 18/09/2024 Ud. (dep. 04/10/2024 ) Rv. 287064 – 01.
L’attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell’ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all’art. 360 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 45253 del 27/10/2021 (dep. 09/12/2021 ) Rv. 282286 -01).
Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l’art. 348 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, i verificatori dell’Enel hanno legittimamente compiuto l’attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., in relazione all’art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell’art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di “assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.
Né l’attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l’accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente.
Cassazione Penale 6808 del 19.02.2025
25 febbraio 2025










