Principio di proporzionalità nel sequestro di dati informatici

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La Sentenza della Cassazione penale torna sul principio di proporzionalità nel sequestro di dati informatici.

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Il Tribunale rigettava il riesame interposto dalla difesa dell’interessato, esercente l’attività di avvocato, avverso il decreto di perquisizione e sequestro reso dalla Procura della Repubblica e avente come oggetto diversi beni rinvenuti nella disponibilità del ricorrente, indagato per concorso in corruzione propria, e in particolare su due telefoni cellulari, alcuni documenti (rivenuti presso l’abitazione dell’indagato), nonché su due agende cartacee e sulla copia informatica di diversi account di posta elettronica (rinvenuti presso lo studio professionale).

Propone ricorso l’indagato eccependo, tra l’altro, un difetto assoluto di motivazione in punto di proporzionalità del sequestro avuto riguardo, in particolare, ai dispositivi informatici sottoposti vincolo, al loro contenuto nonché al contenuto delle copie informatiche degli account di posta elettronica sottoposti a sequestro.

Il decreto impugnato, infatti, risulterebbe esteso senza limitazione alcuna ai dati ivi contenuti, senza che risulti resa alcuna giustificazione in tal senso; né, ancora, emergerebbe una precisa indicazione dei criteri fattuali, anche sul versante della relativa perimetrazione temporale, che dovrebbero guidare la selezione dei relativi contenuti, con conseguente onere di restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti e con puntuale indicazione anche dei tempi in cui detta attività di selezione andrebbe effettuata.

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La Cassazione ha accolto il ricorso.

Innanzitutto ribadisce che secondo la giurisprudenza di legittimità i principi di “adeguatezza”, “proporzionallità” e “gradualità” previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 3 21271 del 7/5/2014, Konovalov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712).

Si tratta di un’interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisse un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania).

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Siffatte considerazioni sono state estese da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, anche al sequestro probatorio.

La Corte ha ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabille alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità — impeditiva o probatoria — perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui.

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Dall’estensione anche alle misure reali dei requisiti di adeguatezza e del principio di proporzionalità nel sequestro di dati informatici, ne consegue l’illegittimità dei sequestri a fini probatori riguardanti possibili contenitori informatici che conducano, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).

Senza escludere a priori la legittimità di tali vincoli, va infatti ribadita l’esigenza di evitare che la misura assuma una valenza meramente esplorativa: in questa ottica, sarà onere del pubblico ministero adottare una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti Rv. 279949-02).

Inoltre, anche in tal caso il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato.

Ciò in quanto l’estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Rv. 279949-01).

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Per tale ragione, si rende necessario che il pubblico ministero predisponga un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati finiscano per coinvolgere persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto.

Proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici (compresi gli smartphone), della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mail) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, dando contezza delle ragioni che possano giustificare l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nel sequestro di dati informatici.

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Nel caso di specie, anche considerando la natura di studio professionale e l’esercizio dell’attività di avvocato da parte dell’indagato, il decreto non poteva non contenere a monte i criteri di individuazione della categoria di dati suscettibili di apprensione funzionali – filtrati sotto il versante soggettivo ma anche cronologico- funzionali a guidare una successiva attività di selezione degli elemento trattenuti.

Attività da rendere, a fronte della massima estensione del vincolo apposto, riducendo al massimo potenziali condotte lesive di posizioni difensive diverse da quelle del ricorrente, legate a questo da rapporti professionali.

Cassazione Penale 1280 del 13.01.2025

4 febbraio 2025

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