La sentenza della Corte di Cassazione Penale affronta il tema della verbalizzazione postuma degli accertamenti urgenti da parte della Polizia giudiziaria.
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La difesa eccepiva inosservanza di norme processuali, contraddittorietà della sentenza in relazione all’inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili dell’alcoltest per violazione delle procedure sull’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
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La Cassazione ha respinto il ricorso ricordando, innanzitutto, la congrua motivazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla regolare somministrazione dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (in motivazione si evidenzia come la prova dell’avvenuto avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia si desuma sia dal verbale di accertamenti urgenti sia dalla deposizione dell’agente di P.G.).
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Riguardo alla verbalizzazione postuma degli accertamenti urgenti, aggiunge la Suprema Corte che non rileva che il verbale di accertamenti urgenti sia stato redatto successivamente al controllo.
Invero, l’obbligo di redazione immediata degli atti indicati dall’art. 357 comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità.
Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell’atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria e sufficiente la certezza dell’individuazione dei dati essenziali.
Secondo la sentenza n. 34022 del 06/10/2006 e la sentenza n. 25799 del 12/12/2015,
”L’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. (Fattispecie riferita alla testimonianza della P.G. operante in merito ai “segni” rilevati nell’immediatezza sulla persona imputata di omicidio, ma non documentati nè menzionati in alcun verbale).
Cassazione Penale 4495 del 4.02.2025
12 febbraio 2025










