Di seguito una breve rassegna di pronunce su pubblicazione e diffusione on-line di immagini di minori.
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· Corte di Cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 21 agosto 2024 n. 23018.
Pubblicazione e diffusione online di immagini ritraenti minori – tutela contro l’abuso dell’immagine di un minore – risarcimento del danno in caso di serietà ed effettività della lesione accertate in concreto. In tema di tutela contro l’abuso dell’immagine di un minore, l’accertamento della illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata l’effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell’immagine, la cui tutela costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l’immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l’individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile.
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· Corte di Cassazione, sezione 3 civile, ordinanza 24 agosto 2023 n. 25222.
Pubblicazione e diffusione on-line di immagini ritraenti minori -violazione del diritto all’immagine del minore e risarcimento del danno. In tema di violazione del diritto all’immagine di minori, è risarcibile il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona a condizione che l’interesse leso abbia rilievo costituzionale e che la lesione sia grave, ossia l’offesa deve superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, non potendosi trattare di mero disagio o fastidio.
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· Corte di Cassazione, sezione 3 civile, ordinanza 13 maggio 2020 n. 8880.
Pubblicazione e diffusione on-line di immagini ritraenti minori – pubblicazione dell’immagine del minore nel corso di manifestazioni pubbliche o private. La pubblicazione dell’immagine del minore è considerata legittima quando essa sia avvenuta nel corso di manifestazioni pubbliche o private di rilevanza sociale pur in assenza del consenso al trattamento validamente prestato a patto che l’immagine del minore sia casuale e in nessun caso mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità.
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· Tribunale civile di Mantova, ordinanza del 19 settembre 2017.
Pubblicazione e diffusione on-line di immagini ritraenti minori -inserimento di foto di minori sui social network – pericolo di circolazione di materiale pedopornografico. L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network.
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· Tribunale civile di Rieti, sentenza 15 ottobre 2022 n. 443.
Pubblicazione e diffusione on-line di immagini ritraenti minori -trattamento di dati personali sensibili – immagine del minore -necessario il preventivo consenso dei genitori – atto di straordinaria amministrazione – misura di protezione relativa i dati personali. I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, può essere lecito, purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. In ordine alla necessità, ai fini della liceità della condotta consistente nella pubblicazione di fotografie ritraenti figli minori, della prestazione del consenso da parte di uno o di tutti e due genitori, occorre il preventivo consenso di entrambi i genitori, venendo in considerazione un atto che eccede l’ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili nei quali è compresa l’immagine del minore.
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Corte di Cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 21 agosto 2024 n. 23018.
Corte di Cassazione, sezione 3 civile, ordinanza 24 agosto 2023 n. 25222.
Corte di Cassazione, sezione 3 civile, ordinanza 13 maggio 2020 n. 8880.
13 marzo 2025










