Decisione sugli effetti civili in caso di prescrizione del reato

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La Corte di Cassazione Penale chiamata a decidere sugli effetti civili in caso di prescrizione del reato.

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Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile per i fatti illeciti derivanti dalle richieste di pagamento delle c.d. community fees, dovute dagli acquirenti per far fronte agli oneri condominiali delle unità immobiliari in corso di edificazione in Dubai.

In particolare, la responsabilità è stata accertata ai soli effetti civili, per più ipotesi di truffa tentata (reati tutti estinti per intervenuta prescrizione in grado di appello).

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Ricorrendo per Cassazione deduce violazione della legge extrapenale che integra il precetto con riferimento alla normativa in vigore nello stato di Dubai, che deve essere applicata ed interpretata alla luce della lex loci, secondo quanto prescrive l’art. 15 della legge 218 del 1995.

In particolare, la Corte territoriale, con riferimento ai fatti oggetto di condanna in primo grado, per la cui confutazione erano stati spesi motivi di gravame molto dettagliati (che richiamavano le prove dichiarative e documentali assunte in primo grado, tra le quali l’atto che identificava i promittenti acquirenti come “clienti insolventi”.), avrebbe offerto riscontro argomentativo intimamente contraddittorio e manifestamente illogico, oltre che in aperto contrasto con la lex loci, che identifica con certezza le qualità dei soggetti (acquirenti) tenuti al versamento delle community fees, replicando gli argomenti illustrati nella motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere in considerazione le critiche puntuali in fatto ed in diritto svolte con i motivi di appello.

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La Cassazione ha rigettato il ricorso precisando che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità civile dell’appellante, argomentando secondo quanto dispone l’art. 578 del codice di rito (che attiene, tra l’altro alla decisione sugli effetti civili in caso di prescrizione del reato), come ridisegnato dalla decisione della Corte costituzionale (sent. n. 182/2021) e come letto dalla lente esegetica delle Sezioni unite (sent. n. 36208 del 28/03/2024, Capitano, Rv. 286880-01).

La conformità verticale delle decisioni di merito intervenute sull’accertamento della responsabilità ha infatti attinto alla regola di giudizio “bard”, che impone il superamento del dubbio ragionevole per l’accertamento della responsabilità.

La Corte territoriale ha infatti efficacemente argomentato in ordine alla prova degli elementi univoci che caratterizzano gli illeciti civili ritenuti in sentenza.

Tali condotte decettive hanno certamente provocato un danno patrimoniale per i soggetti richiesti della prestazione indebita, che va risarcito, a seguito della estinzione della fattispecie di penale rilevanza, secondo le vigenti disposizioni civili.

Esclusa, pertanto, la ricorrenza del ragionevole dubbio sull’accertamento della responsabilità, la Suprema Corte ha ritenuto la presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile derivante da reato (Corte cost. n. 182 del 2021) ovvero quegli artifizi documentali e narrativi capaci di raggirare il disponente ed indurlo alla prestazione patrimoniale, cui non avrebbe dato corso se avesse avuto una cognizione limpida dei fatti.

Secondo la sentenza Sez. U, Capitano, “Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”.

Cassazione Penale 9279 del 6.03.2025

17 marzo 2025

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