Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di intercettazioni mediante impianti privati noleggiati e installati presso gli uffici della Procura.
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Il Tribunale rigettava l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza emessa dal GIP con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato articolando un unico motivo.
Argomenta che la sussistenza della gravità indiziaria era stata fondata, in maniera determinante, sulle risultanze dell’attività di intercettazione ambientale avvenuta presso la casa del coindagato.
La difesa del ricorrente aveva eccepito l’inutilizzabilità patologica dell’attività di intercettazione ambientale, principale fonte indiziaria raccolta a carico del ricorrente, perché avvenuta in violazione del disposto dell’art. 268, comma 3, cod.proc.pen.
Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione, nonostante il difetto di un decreto motivato del pubblico ministero ai sensi dell’art. 268, comma 3, cod.proc. pen. che avrebbe dovuto dare atto delle eccezionali ragioni di urgenza, in uno all’insufficienza o inidoneità degli impianti presenti presso la Procura della Repubblica, ed autorizzare il compimento delle intercettazioni mediante impianti privati appartenenti alla società alfa, impianto noleggiato ed allocato negli uffici della Procura.
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Secondo la difesa, il difetto del decreto in questione determinava, quindi, l’inutilizzabilità delle intercettazioni in base al combinato disposto degli artt. 268, comma 3 e 271 cod.proc.pen. e l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario della misura.
Il Tribunale, quindi, aveva fatto malgoverno dei principi di diritto affermati dalle SU Carli, laddove aveva sostenuto che la mera presenza di una società esterna nei locali della Procura della Repubblica doveva condurre a considerare tali impianti come installati presso gli uffici della Procura.
La titolarità del server in capo alla Procura, infatti, e non il noleggio dell’impianto, costituisce condizione di garanzia per la legittimità delle intercettazioni.
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Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Secondo la Cassazione la valutazione del Tribunale non merita censura perché conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui, in tema intercettazioni di conversazioni ambientali o telefoniche, il decreto che dispone l’esecuzione delle operazioni con l’utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati presso i locali della Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all’art. 268, comma 3, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez.1 n. 2707 del 24/09/2020, dep.22/01/2021, Rv. 280972 – 01; Sez.3, n. 32699 del 27/02/2015, Rv. 264517 – 01; Sez.1, n. 6905 del 11/11/2003, dep.18/02/2004, Rv. 229989 – 01; Sez.6, n. 2845 del 01/12/2003, dep. 27/01/2004, Rv.228419 – 01).
Inoltre, in base all’insegnamento delle Sezioni Unite, condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione (la quale, in virtù delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata) avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U., n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395).
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La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell’uso di impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poiché non ricorre l’ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessaria l’adozione di un provvedimento del pubblico ministero che documenti, ai sensi dell’ultima parte del comma terzo dell’art. 268 cod. proc. pen., l’insufficienza o l’inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza (Cfr Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989, cit; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989, cit).
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È stato, inoltre, precisato che, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l’esecuzione delle operazioni con l’utilizzo di impianti noleggiati da imprese private, ed installati nella Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti di cui all’art. 268, terzo comma, cod. proc. pen., solo il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità.
La sentenza Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264517, ha osservato che l’art. 268, comma 3, cod.proc.pen, prescrive che le operazioni di intercettazione devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, a meno che siano inidonei o insufficienti e concorrano eccezionali ragioni di urgenza che consentono il ricorso a quelli di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
La norma vuole garantire la tutela della segretezza delle comunicazioni -Cfr. Corte Costituzionale ordinanza 29 dicembre 2004, n. 443- resa effettiva dalla collocazione degli impianti presso la procura della Repubblica.
Non rileva il tema delle intercettazioni mediante impianti privati e quindi la foro proprietà, ma il luogo del loro utilizzo, restando indifferente il titolo -precario o meno, con contratto di noleggio o un qualunque altro contratto – della loro disponibilità.
Cassazione Penale 8285 del 28.02.2025
7 marzo 2025










