Ricorso inviato per PEC senza firma digitale

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La Cassazione Penale ha ribadito il principio che è inammissibile il ricorso inviato per Pec senza firma digitale.

La Cassazione ha ritenuto inammissibili due ricorsi trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata in quanto non sottoscritti con firma digitale.

Ha precisato che la normativa transitoria applicabile prima dell’entrata in vigore del processo penale telematico è dettata dall’art. 87-bis decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha ricalcato la disciplina emergenziale pandemica (art. 24, commi 6-bis e ss. decreto legislativo 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non più vigenti), prevedendo al comma 3 che, quando il deposito di cui al comma 1 – mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata – ha ad oggetto un’impugnazione, il documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con provvedimento della DGSIA e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.

Il comma 4 prevede che l’atto di impugnazione sia trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 cod. proc. pen., nel caso di presentazione dell’atto a mezzo p.e.c., l’impugnazione è inammissibile, tra l’altro, «quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore».

Il comma 8 dispone che, nei casi previsti dal comma 7, «il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato».

Queste disposizioni sono state richiamate e applicate in recenti pronunce relative sia alla vigente disposizione di cui all’art. 87-bis del decreto legislativo n. 150 del 2022 (Sez. 6, n. 15672 del 13/03/2024, Bizzarri, Rv. 286302 – 01; Sez. 4, n. 48545 del 25/10/2023, Poscente, Rv. 285571 – 01) sia nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 (Sez. 3, n. 29322 del 20/06/2024, Li Shenghe, Rv. 286831 – 01).

Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare un’ordinanza di inammissibilità del ricorso presentato declaratoria che la Cassazione ha emesso in ragione di quanto disposto dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01).

Cassazione Penale 11593 del 21.03.2025

31 marzo 2025

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