Valutazione della credibilità della persona offesa

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Recensiamo la sentenza della Cassazione Penale in tema di valutazione della credibilità della persona offesa.

La Corte di appello confermava la decisione con la quale il Tribunale aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del reato di estorsione aggravata continuata in concorso e li aveva condannati.

Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, i due imputati avevano in più occasioni costretto la vittima, con minacce e violenze, a dare loro varie somme di denaro dopo averlo fraudolentemente indotto a consegnare il suo telefono cellulare, prospettandogli l’esecuzione, al prezzo di cinque euro, di alcuni aggiornamenti del dispositivo e della estensione della relativa memoria.

Ricorrono gli imputati eccependo, tra l’altro, violazione della legge penale sulla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo della contestata estorsione nonché omessa e contraddittoria motivazione per travisamento della prova scientifica e dell’esame del consulente tecnico del Pubblico ministero.

Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo della estorsione, con particolare riferimento alla credibilità della persona offesa nonché alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo narrato, anche in relazione alle deposizioni testimoniali assunte.

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Il ricorso è stato respinto.

Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha esaminato analiticamente le doglianze difensive sul punto e le ha disattese applicando correttamente il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il- dichiarante coinvolto -nel fatto (Sez. U, n. -41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01).

Con logica argomentazione la Corte territoriale ha ritenuto fisiologico il fatto che la vittima, a distanza di tre anni dalla vicenda, abbia evidenziato alcune imprecisioni nei ricordi, rendendo necessarie contestazioni in aiuto alla memoria, circostanza che non comporta la inattendibilità delle dichiarazioni, rimaste comunque inalterate nel loro nucleo centrale e avvalorate dalle altre deposizioni.

La sentenza impugnata ha evidenziato vari profili indicativi della veridicità e spontaneità della narrazione del teste e nella motivazione non emergono contraddizioni o illogicità.

La Suprema Corte ricorda che che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanza – come detto – assente nel caso di specie.

Avuto riguardo alle criticità segnalate dalla difesa su affermazioni relative a dettagli marginali e soprattutto a circostanze avulse dalla vicenda di cui si tratta, ha ricordato altresì il principio della frazionabilità della valutazione del narrato della persona offesa, che – secondo la costante giurisprudenza della Corte – «è legittima sempre che non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante» (così Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200 – 01; in senso conforme vds. Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 01; Sez. 4, n.21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752 – 01; Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874 – 01; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160 – 01).

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Quanto alla scelta di non disporre una perizia, la Corte territoriale ha motivato la scelta di non disporre perizia sulla capacità a testimoniare dell’imputato (e degli altri due testi) che senza fondamento è stata indicata quale prova decisiva.

Le Sezioni Unite hanno statuito sul punto che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità -delle parti e rimesso -alla discrezionalità del giudice, poiché il suddetto articolo, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 22/03/2017, A., Rv. 270936 – 01, in un caso di perizia richiesta per accertare la capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale).

Inoltre, la idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, sicché non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell’escutendo di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto determina l’obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacità di testimoniare (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 – 02; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018, S., Rv. 272605 – 01).

Cassazione Penale 9947 del 12.03.2025

19 marzo 2025

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