La Corte di Cassazione Penale ha ribadito alcuni principi in tema di (presunta) violazione di protocolli nella comparazione del DNA e nell’esame di tracce ematiche.
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La difesa aveva eccepito la violazione dei protocolli internazionali nell’esecuzione della prova scientifica di comparazione tra il DNA delle tracce ematiche e quello altrimenti assegnato all’imputato.
La Corte di merito:
. avrebbe illogicamente asserito che i protocolli in esame devono essere rispettati solo in caso di possibile sovrapposizione di tracce di DNA appartenenti a persone diverse;
. avrebbe omesso di considerare la discontinuità nella ricostruzione della catena di custodia, documentata dalla difesa;
. avrebbe illogicamente ritenuto non rilevanti le irregolarità accertate in sede di repertazione, sull’improprio presupposto che avrebbero riguardato un reperto diverso – ovvero un foglio A/3 – da quello efficacemente utilizzato per la comparazione del DNA, ovvero la copertina di un raccoglitore, senza considerare la possibilità di contaminazione “tra la traccia analizzata dal RIS e quella rinvenuta sul foglio di carta A/3;
. avrebbe citato massime giurisprudenziali non conferenti.
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Il ricorso è stato respinto.
In tema di violazione di protocolli nella comparazione del DNA, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'(eventuale) inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile (sez. U n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644).
Il richiamo al caso Knox (Cassazione Penale n. 36080 del 27/03/2015) non è stato ritenuto pertinente perché nell’ambito di quel processo era stata appresa prova certa che i previsti protocolli scientifici non fossero stati rispettati e, in ogni caso, che le accertate criticità afferissero ad una concreta possibilità di contaminazione o commistione di tracce biologiche, avuto riguardo, in particolare, al coinvolgimento di più persone che avessero frequentato, anche per motivi leciti, il medesimo ambiente domestico.
Nel caso in analisi, non vi è prova che le linee guida dei rilievi e delle acquisizioni dei reperti non siano state osservate né, soprattutto, che le eventuali irregolarità abbiano influito sul risultato scientifico, dal momento che l’imputato non aveva avuto alcuna ragione lecita di trovarsi in quell’immobile e che non sono state neppure allegate ipotesi di anomala mescolanza di residui ematici, tale da comportarne l’inaspettata implicazione.
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La Suprema Corte ha quindi riaffermato che:
. gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., sicché sulla sua base può essere dichiarata la responsabilità dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti (sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904; sez.2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161; sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255527; sez. 1, n. 48349 del 30/6/2004, Rizzetto, Rv. 231182),
. non rileva l’eventuale violazione formale delle metodiche protocollari nell’assicurazione dei reperti idonei ad identificarne il profilo genetico se non laddove concretamente se ne alleghino la verificabile decisività e la controllabile efficacia demolitiva dell’affidabilità del risultato scientifico ottenuto con le successive analisi.
Cassazione Penale 9822 dell’11.03.2025
18 marzo 2025










