Responsabilità 231: la Cassazione sulla colpa di organizzazione

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La sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di responsabilità 231 ci consente di tornare sul tema della colpa di organizzazione.

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Il difensore lamentava violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando tanto l’inesistenza di una colpa di organizzazione in capo all’ente quanto l’assenza del nesso di causalità tra le omissioni ad esso imputabili e il reato presupposto commesso dagli apicali.

In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi in maniera puntuale sulla questione relativa alla sussistenza di una colpa di organizzazione in capo alla società, condividendo erroneamente la tesi del giudice di prime cure secondo la quale, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna forma di controllo sull’operato di chi agiva in nome e per conto di PTIR.

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Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Secondo la Cassazione la Corte di appello ha in termini pertinenti richiamato il principio di diritto in forza del quale in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113 – 01).

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, accertato il reato presupposto, l’affermazione di responsabilità in capo all’ente discende dal dato oggettivo – emerso dall’istruttoria espletata – della mancata predisposizione, da parte dello stesso, di un modello di organizzazione finalizzato ad adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

Infatti, né all’interno di XYZ né in seno alla ditta ZZZZ è stato possibile riscontrare la presenza del modello di gestione e controllo di cui all’art. 6 d. lgs. 231/2001, posto che, in entrambi i casi, si trattava di società di “stampo familiare”, nelle quali la gestione era tendenzialmente affidata ad una sola persona, con controlli minimi se non del tutto inesistenti.

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Peraltro, ribadendosi quanto affermato dalle sezioni unite, il d. lgs. n. 231/2001 coniuga i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo ed il sistema che ne discende, di tertium genus, configura una ipotesi di responsabilità per fatto proprio colpevole, con la conseguenza che, provato l’illecito, ricade sull’ente l’onere di dimostrare di avere efficacemente adottato, prima della commissione del reato, modelli gestionali ed organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112 – 01).

Tale dimostrazione, nel caso di specie, non è stata allegata; al contrario, le due sentenze di merito hanno evidenziato, in maniera puntuale, che i vertici aziendali della società non hanno fornito la prova liberatoria di aver adottato ed efficacemente attuato i suddetti modelli (individuando le attività di possibile commissione degli illeciti penali, programmando la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, individuando modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedendo obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza), sicché non può esservi dubbio sul fatto che il primo presupposto della responsabilità dell’ente risulti integrato.

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Accertate le carenze di prevenzione sul piano oggettivo, la Corte di appello ha correttamente esaminato il profilo della colpa di organizzazione dell’ente, alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato (Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, Rv. 283247 – 01).

Sul punto, la sentenza impugnata ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali, condividendo la motivazione del tribunale, ha ritenuto sussistente la colpa di organizzazione in capo a XYZ, sottolineando come essa derivi dal fatto che non solo la gestione della società era in concreto rimessa ad una sola persona, ossia ………….,, ma sull’operato di quest’ultima – e, più in generale, di chi agiva in nome e per conto dell’ente – era stata omessa qualsiasi forma di controllo.

In altri termini, l’azione dei vertici aziendali è stato ritenuta del tutto priva di controlli atti a valutare l’esistenza di problematiche interne, con la conseguente sussistenza, in capo all’ente, di uno specifico profilo di colpa, distinto da quello ascrivibile alle persone fisiche, e consistente nel «non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo» (Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666 – 01).

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Infine, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, la corte territoriale ha aderito all’argomentazione con cui il giudice di primo grado è giunto ad affermare la sussistenza del nesso eziologico tra le riscontrate carenze organizzative e il reato commesso dagli apicali, che costituisce l’ultimo presupposto necessario della responsabilità da reato degli enti (sul punto, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997). I

n particolare, la sentenza del Tribunale ha evidenziato che l’assenza di qualsiasi controllo da parte di organismi interni o esterni, nonché la mancanza di controlli aziendali o di politiche di co-gestione dei rischi, sono elementi che non solo non hanno impedito la fraudolenta causazione di profitti, ma ne hanno addirittura aumentato il rischio di verificazione, sicché è possibile ritenere che, con responsabilità propria e distinta da quella delle persone fisiche, l’ente ha concretamente dato causa al verificarsi degli eventi delittuosi; invero, laddove la società si fosse dotata di un piano organizzativo di controllo idoneo a prevenire il c.d. crimine d’impresa, i soggetti apicali non sarebbero stati nelle condizioni di commettere i reati in contestazione, indipendentemente dalla natura – eccezionale o meno – dell’evento che l’ente si è trovato a dover fronteggiare.

Cassazione Penale n.13586 del 8.04.2025

14 aprile 2025

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