Responsabilità del Presidente per bancarotta fraudolenta

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale su responsabilità del Presidente per bancarotta fraudolenta impropria.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulle responsabilità ascritte al presidente del Consiglio di amministrazione per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’articolo 223, comma 2, n. 2, R.D. n. 267/1942.

In particolare, è stato ritenuto responsabile per aver cagionato il fallimento della società attraverso operazioni dolose, consistenti nel sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, contributive e previdenziali.

Secondo la Corte d’Appello, la mera carica di presidente del consiglio di amministrazione, pur in presenza di altri due consiglieri delegati, uno dei quali con poteri amplissimi di gestione finanziaria della società, sarebbe sufficiente a renderla responsabile delle omissioni di pagamento, sebbene in detto periodo la stessa risultasse “sprovvista di concreti poteri di gestione finanziaria della società”, trattandosi, comunque, di “posizione preminente rispetto ai componenti del medesimo organo, quindi dotata di un potere-dovere di vigilanza e controllo sull’esercizio delle deleghe”, “non potendo pertanto ignorare l’ammontare complessivo dei debiti maturati nei confronti delle istituzioni”, da un lato, né potendo ignorare ulteriormente i debiti erariali pregressi accumulati dalla società allorché, nel periodo susseguente, divenuta sua amministratrice unica, dall’altro lato.

E tanto, pur ammettendosi che, “nel periodo della ‘gestione …..’ la Società abbia pagato debiti erariali per una quota significativa dei debiti fiscali maturati” (come da consulenza di parte): ciò che, però, secondo la Corte d’appello, confermava il precedente “sistematico inadempimento” e, dunque, la “strategia intrapresa di ricorrere al finanziamento dell’attività sociale attraverso il mancato adempimento dei debiti erariali”, tanto da “non poter più soddisfare regolarmente gli adempimenti”, in un’unica ed integrale soluzione, si deve ritenere.

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La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso che chiedeva la censura dell’assunto della corte di secondo grado in relazione alla responsabilità del presidente per bancarotta impropria.

Sottolinea che il ragionamento sia, in primis, del tutto carente e, comunque, in palese violazione dei principi di diritto stabiliti dalla Cassazione Corte in materia di attribuzione delle responsabilità per i reati di bancarotta solo a chi risulti avere quei poteri gestori sottesi agli atti che ne costituiscano il substrato: finendo per essere, nel contempo, anche manifestamente illogico, laddove attribuisce dette responsabilità a chi abbia, per contro, provato ad invertire il modus operandi oggetto della detta condotta criminosa, allorché ne ha acquisito il potere.

La Cassazione, invero, anche recentemente ha avuto modo di ribadire che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova:

. da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e,

. dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega (Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Rv. 284175-01).

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L’interpretazione suddetta deriva dal fine di «evitare che siano pronunciate condanne basate su una responsabilità di posizione ovvero fondate su un rimprovero per colpa anziché per dolo, come richiesto per l’integrazione delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e 223 L.F.».

Non essendo, pertanto, sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità, «la presenza di dati (c.d. segnali d’allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento», essendo «necessario che il consigliere privo di delega ne sia concretamente venuto a conoscenza e sia rimasto volontariamente inerte così avallando le condotte mendaci o distrattive degli amministratori dotati di deleghe». Insomma, «la sussistenza di fattori di anomalia evidenti, se comporta in chi li colse un chiaro addebito per colpa, finanche grave, non consente di affermare, oltre ogni ragione le dubbio, che l’inerzia, ciò nonostante serbata, da parte di chi sarebbe stato tenuto ad attivarsi – nel caso di specie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2381, comma 6, e 2392 cod. civ. – sia ex se espressiva della volontaria adesione all’evento pregiudizievole, rappresentato dalla condotta criminosa altrui, il cui concreto verificarsi si sia affacciato nella prospettiva conoscitiva del soggetto agente che ne abbia accettato il rischio» (in tal senso, ancora Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Rv. 284175-01, in motivazione, nel menzionare adesivamente Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, dep. 2013, Rv. 256939-01).

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Inoltre, tanto perché gli amministratori senza delega, alla luce della riforma del diritto societario, non hanno più un generale obbligo di vigilanza sulla gestione attuata dagli organi delegati, atteso che l’art. 2392, comma 2, cod. civ. non prevede più che siano «solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione», ma che lo siano solo ove, «a conoscenza di fatti pregiudizievoli», non abbiano «fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose».

Né ciò vale meno per il presidente del consiglio di amministrazione, il quale, salvo diversa previsione dello statuto, ai sensi dell’art. 2381, comma 1, cod. civ., «convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri».

Ovvero può ben essere, ove pure (in ipotesi) per colpa, ignaro delle specifiche condotte illecite poste in essere da altri amministratori, a maggior ragione laddove, come nella specie, essendovi amministratori delegati, sia a loro demandata ogni concreta gestione dell’attività societaria, ivi inclusa, in particolare, quella finanziaria.

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In definitiva, in tale situazione fattuale la Corte territoriale omette del tutto di chiarire in base a quali elementi probatori possa affermarsi che la …… sia concretamente venuta a conoscenza che i debiti verso l’Erario venissero sistematicamente pretermessi a vantaggio di altri creditori, nel periodo in cui non aveva alcun concreto potere gestorio, appannaggio di altri soggetti.

Né specifica come e perché possa attribuirsi, ad un piano di rientro rateizzato, lo scopo di portare innanzi siffatta politica finanziaria e come, dinanzi all’enorme debito erariale cumulato dalle pregresse gestioni, l’imputata avrebbe potuto far diversamente fronte alla situazione determinatasi: essendo manifestamente illogico ritenere che la stessa fosse tenuta, salvo il suo concorso nel reato nelle more commesso da altri, a fare immediato rientro.

La sentenza è stata annullata con rinvio e la Corte d’Appello dovrà applicare i principi indicati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità del Presidente per bancarotta fraudolenta impropria.

Cassazione Penale 14199 del 10.04.2025

15 aprile 2025

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