Sequestro probatorio di dati in dispositivi informatici

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La recente sentenza della Cassazione Penale riafferma il principio in base al quale, il decreto del Pubblico Ministero che dispone il sequestro probatorio di dati in dispositivi informatici o telematici,  deve illustrare le ragioni per cui è necessario un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

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Il caso trae origine da un’ordinanza emessa dal Tribunale con la quale lo stesso confermava il provvedimento di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 318, 319, 326 e 353 c.p.

Detto provvedimento comportava il sequestro in danno dello stesso di telefoni cellulari, personal computer, anche fissi, “lap top”, chiavette “USB” e documentazione cartacea, analiticamente indicati nel verbale di perquisizione.

Risultava altresì che la polizia giudiziaria precedente era stata autorizzata dal Pubblico Ministero ad eseguire copia forense del contenuto di detti devices, alla presenza della parte, riservandone il contenuto su supposto fisso, durevole e non modificabile, operazione risultata, tuttavia, di difficile esecuzione e, pertanto, sospesa.

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Contro la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo violazione di legge per l’apparenza della motivazione sulla sussistenza delle finalità probatorie; sul nesso di strumentalità intercorrente tra i beni appresi e i reati ipotizzati e infine sulla proporzionalità della misura.

Secondo il ricorrente tale ordinanza si limitava a richiamare pedissequamente l’oggetto del sequestro omettendo di sviluppare utili argomenti per la puntuale ricostruzione dei fatti e delle responsabilità connesse. In ragione di ciò denunciava l’omessa indicazione degli elementi che in prospettiva sarebbero stati utili per chiarire i contorni delle vicende investigate e le finalità per le quali sarebbero stati appresi i beni.

Con un ulteriore motivo di ricorso lo stesso deduceva violazione di legge in relazione all’acquisizione della messaggistica WhatsApp in esecuzione del decreto di sequestro che disponeva l’ispezione dei dispositivi telefonici dei sistemi informatici o telematici onde accedere ai dati contenuti, con particolare riguardo a messaggi di qualsiasi tipo o comunque ai contatti tra le parti coinvolte.

A tal il ricorrente evidenziava che, la polizia giudiziaria anziché procedere al sequestro del contenuto dei dispositivi, come disposto dal decreto, effettuava un indebito accesso al contenuto, violando la normativa prevista dal codice di rito per l’acquisizione della corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. a pena di inutilizzabilità.

Si è, dunque, incorsi in un error in procedendo che ha inevitabilmente inciso sull’adozione del provvedimento impugnato.

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Il ricorso è stato ritenuto fondato con riferimento a tutti i motivi di ricorso.

Preliminarmente i giudici di legittimità evidenziano che non è preclusa l’adozione di sequestri “estesi e omnicomprensivi” ma, in tal caso, al fine di escludere che la misura assuma una valenza meramente esplorativa, è, tuttavia, necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro, principi, quelli evocati, che valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della “cosa” come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità perseguita con il sequestro.

In tale evenienza, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro costituisce uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva.

Tuttavia, precisa la Corte, la strumentalità è astrattamente configurabile in un numero pressocché indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Ne consegue che, un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato.

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Nel caso in esame, risultando evidente che il sequestro disposto è “omnicomprensivo” è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato: solo un’adeguata motivazione costituisce requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (sez. U, n. 36072 del 2018).

Il canone di proporzione impone altresì al giudice di motivare le ragioni per cui è impossibile conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari e a modulare il sequestro – quando ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare.

Nel caso di specie la Corte, rilevando la carenza di elementi strutturali significativi della commissione dei reati e, anzi, della valorizzazione di rapporti personali, e della stessa perimetrazione temporale della condotta, perviene alla conclusione che il disposto sequestro di tutto il patrimonio informativo tratto dai dispositivi in sequestro abbia ad oggetto tutto il contenuto dei devices e la impossibilità di individuare elementi funzionali alla “selezione” del materiale utile. Il riferimento alla selezione si risolve, pertanto, in un criterio vago inidoneo ad assolvere alla funzione di garanzia cui le modalità di esecuzione dovrebbero essere funzionali.

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Conclusivamente la Corte precisa che, in ordine alle modalità di esecuzione del decreto di sequestro probatorio relativo all’acquisizione della messaggistica WhatsApp, il decreto non conteneva elementi idonei ad operare una selezione del contenuto da duplicare, tanto è vero che la stessa polizia giudiziaria non ha potuto procedervi, eseguendo, così, il mero sequestro dei dispositivi.

Alla stregua di quanto illustrato la Cassazione riafferma il principio in base al quale  in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico Ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Per le sovraesposte ragioni la Suprema Corte annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Cassazione Penale 12762 del 2.04.2025

9 aprile 2025

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