La sentenza della Corte di Cassazione Penale si sofferma sugli elementi costitutivi della bancarotta documentale.
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La Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale, riteneva S. responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale, in quanto nella sua qualità di amministratore della società T. srl, ometteva di tenere, o teneva in maniera incompleta le scritture contabili della società.
Avverso tale sentenza S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice documentale.
Il ricorrente sostiene di essersi attivato per consegnare alla curatela tutta la documentazione necessaria per ricostruire lo stato patrimoniale della società e che la documentazione mancante riguardava solo una parte del libro cespiti.
Il mancato funzionamento del server, su cui era conservata la documentazione contabile dall’anno 2014 alla data del fallimento, non sarebbe ascrivibile a colpa del ricorrente, in quanto il salvataggio dei dati attraverso la creazione di una copia di sicurezza (cd. backup) degli stessi – a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’appello – non avrebbe comunque garantito la salvaguardia dei medesimi, avvenendo comunque su supporto informatico. In ogni caso il ricorrente si sarebbe attivato per recuperare tali dati proponendo al curatore di attivare egli stesso il server, proposta rifiutata dalla curatela.
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La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato.
È contestato al ricorrente il reato di bancarotta documentale semplice, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte, costituisce un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, che sanziona la mancanza o irregolare tenuta di libri e scritture contabili anche per negligenza nella sorveglianza delle persone alle quali sia stato eventualmente affidato l’incarico della tenuta (Sez. 5, n. 1274 del 21/10/1975, dep. 1976, Salvati, Rv. 132048; Sez. 5, n. 3936 del 11/11/1975, dep. 1976, Pievani, Rv. 132911; Sez. 5, n. 333 del 14/10/1982, dep. 1983, Simonato, Rv. 156919).
La punibilità anche a titolo di colpa è stata ritenuta desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).
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Nel caso in esame, emerge che a partire dall’anno 2014 i libri contabili della società T. srl, di cui il ricorrente era amministratore, erano stati conservati su supporto informatico, il quale, benché consegnato alla curatela, era risultato inaccessibile a causa del malfunzionamento del dispositivo.
Secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, la possibilità consentita dall’art. 2215-bis c.c. (introdotto dalla legge n. 2 del 2009 e che ha recepito la disciplina originariamente configurata dall’art. 7, comma 4-ter, I. n. 489 del 1994) di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l’amministratore della società dall’adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall’obbligo del puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell’articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all’art. 217 comma 2 legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Conticello, Rv. 279019; Sez. 5, n. 20061 del 06/11/2014, dep. 2015, Senatore, Rv. 264071; Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921).
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Grava dunque sull’amministratore il compito di prevenire l’eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di bancarotta semplice documentale, sotto il profilo oggettivo, posto che è risultato accertato che l’imputato non aveva predisposto modalità surrogatorie (né informatiche, né cartacee) di conservazione dei libri contabili.
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Inoltre è stato ritenuto del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la documentazione mancante riguardasse solo una parte dei libri obbligatori, posto che l’art. 217 legge fall. sanziona non solo l’omessa tenuta delle scritture contabili, ma anche la loro tenuta irregolare o incompleta.
Invero, in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514 – 01).
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Del pari corretta è stata ritenuta la valutazione operata dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, atteso che nella bancarotta semplice esso può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, dì tenere le scritture contabili.
Tale circostanza nella specie ricorre senz’altro, dal momento che l’imputato non ha predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili, né ha provveduto a fornire alcun concreto contributo per il recupero dei dati contabili, non potendosi considerare tale la semplice proposta di occuparsi personalmente, dando incarico ad un tecnico, di estrarre dal server i dati contabili, atteso che l’analogo tentativo posto in essere dal curatore ha avuto esito negativo.
Cassazione Penale 18356 del 15.05.2025
19 maggio 2025










