Elementi motivazionali del sequestro probatorio di dati informatici

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione in tema di definizione degli elementi motivazionali del sequestro probatorio di dati informatici.

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La Suprema Corte è stata chiamata a decidere su un ricorso avverso la sentenza del Tribunale del riesame che rigettava l’impugnazione del decreto che dispone il sequestro probatorio di materiale informatico.

Tra i motivi di ricorso, l’asserita omessa indicazione dei criteri di selezione dei dati digitali da acquisire e della conseguente violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura disposta.

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Il ricorso è stato ritenuto infondato.

Premette la Corte che il sequestro (probatorio) è un mezzo di ricerca della prova, finalizzata all’apprensione del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenti, in quanto necessari ai fini dell’accertamento del reato per cui si procede.

Il relativo decreto deve contenere, quindi, la specifica indicazione di elementi dai quali possa desumersi:

a) il fumus commissi delicti;

b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso “collegata”, configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato;

c) la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale.

Non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l’esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso (Sez. 3, n. 19766 del 25/02/2003, Conventi, Rv. 224882).

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Sul quantum di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto il relativo obbligo, sono stati espressi, nella giurisprudenza di legittimità, diversi orientamenti ermeneutici, modulando il contenuto in ragione della progressione processuale e della fase nella quale il provvedimento è disposto e ritenendo:

. talvolta sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez.2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727; Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004 Antinolfi, Rv. 229595);

. altre volte necessaria la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, l’indicazione della natura dei beni da vincolare e la loro relazione

con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 6 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781).

Immediato corollario di tali principi è che il sequestro probatorio di un dispositivo elettronico che conduca all’indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali relativi criteri, in quanto strumento potenzialmente idoneo a determinare l’acquisizione di dati personali, estranei all’accertamento del reato, deve ritenersi illegittima per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838) e in conflitto con i principi espressi dalla Corte EDU, con riferimento all’art. 8 della Convenzione, a tutela della vita personale e familiare (Corte EDU, 22/5/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia).

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Viceversa, non possono dirsi vietati né l’estrazione dei dati rilevanti, né il sequestro dai contenuti estesi, ove connotato da ragionevolezza temporale (Sez. 6, n.53168 del 11/11/2016, Rv. 268489), in funzione dell’estrazione selettiva dei dati da acquisire (Sez. 6, n. 4857 del 14/11/2018, dep. 2019, non massimata).

Nel caso di specie, il decreto impugnato con la richiesta di riesame è stato emesso al fine di acquisire cose pertinenti all’ipotizzato reato di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.), secondo l’ipotesi accusatoria commesso dal ricorrente in concorso con XYZ, dipendente della Alfa.

Ebbene, il decreto di sequestro:

– delinea l’ipotesi accusatoria formulata nei confronti del ricorrente;

– dà atto, seppur sinteticamente, della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, della sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice;

– indica, a tal fine, gli esiti dell’attività tecnica effettuata e la conseguente ipotizzata consegna di 50.000 euro al XYZ da parte di XYZ (dato che, intrinsecamente, dà già conto della pertinenzialità dei dispositivi in sequestro rispetto al fatto di reato ipotizzato);

– indica le res che dovranno essere apprese e il conseguente rapporto di pertinenzialità rispetto al reato oggetto di accertamento (dispositivi elettronici che contengano conversazioni, chat, messagistica, email e ogni altra documentazione idonea a fungere da riscontro documentale di quanto emerso dall’attività di captazione, allo scopo di verificare il contenuto delle conversazioni intercettate e, in particolare, il tenore dell’accordo corruttivo ipotizzato);

– precisa i criteri di selezione, individuati proprio sulla base degli argomenti affrontati dagli interlocutori nella conversazione del 22 febbraio 2024, specificando, tra l’altro, di procedere all’esame delle chat (WhatsApp, Telegram, ecc) attraverso l’inserimento di parole chiave (analiticamente indicate);

– invita la polizia giudiziaria ad estrarre copia, preferibilmente, all’atto della stessa perquisizione, precisando, comunque, di effettuarla in tempi celeri e di creare quanto prima una cd. copia fine in cui riversare i soli contenuti rilevanti rispetto alle indagini in corso.

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Nel caso di specie, conclude la Cassazione, non si tratta di una motivazione per relationem ma l’indicazione compiuta degli elementi fondanti il provvedimento: il fumus e la relativa fonte conoscitiva, l’oggetto della ricerca e della conseguente apprensione e il nesso di pertinenzialità con il reato ipotizzato (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348).

Tutte le ulteriori circostanze invocate dalla difesa (il concreto rispetto del termine di estrazione della copia e le modalità con cui è stato materialmente disposto il sequestro dell’account di posta elettronica aziendale dell’indagato o il back-up dei documenti memorizzati sul cloud aziendale) rappresentano questioni afferenti solo alla successiva esecuzione, laddove oggetto di riesame non è l’esecuzione del sequestro probatorio, ma il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone (Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Zambelli, Rv. 270126).

Cassazione Penale 19113 del 22.05.2025

26 maggio 2025

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