Recensiamo la sentenza della Cassazione Penale in tema di revisione penale con specifico riferimento al carattere di novità del metodo scientifico.
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La Corte di appello dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di Assise di confermata dalla Corte di Assise d’appello e divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso per cassazione, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di omicidio volontario.
L’inammissibilità derivava dal fatto che le nuove allegazioni non erano state in grado di portare un contributo decisivo idoneo a sovvertire l’intero quadro probatorio che aveva condotto all’affermazione di responsabilità penale.
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Propone ricorso l’interessato sostenendo la sopravvenienza di due prove nuove consistenti in una consulenza fonica e in una consulenza tecnica sui filmati.
In particolare, quanto alla perizia fonica, la difesa assume che la nuova consulenza si pone in chiaro contrasto con quanto sostenuto dai periti nel primo giudizio di rinvio, in quanto evidenzia, anche solo in via indiretta, la inattendibilità dei sistemi informatici, oramai obsoleti, utilizzati durante il giudizio, stigmatizzando l‘attendibilità delle metodologie utilizzate dal collegio peritale laddove afferma che la prova di ascolto effettuata dal perito incaricato è una <<metodologia inaffidabile in quanto dotata di un elevatissimo grado di soggettività per il quale nessun esperto potrà mai esprimere il livello di attendibilità di un’eventuale compatibilità rilevata tra le due voci a confronto>>.
Il consulente ha quindi indicato gli errori metodologici delle perizie disposte nel corso del giudizio introducendo un thema probandum di indubbia novità.
Prosegue affermando che la consulenza va necessariamente qualificata come prova nuova in quanto la diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito ed esaminato nel giudizio trova fondamento proprio nelle innovative e più evolute tecniche scientifiche adoperate dal consulente rispetto a quelle utilizzate nell’ambito del primo giudizio di rinvio.
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La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile osservando la manifesta infondatezza di una richiesta di revisione fondata non sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di Stefano, Rv. 271071).
Per potersi pervenire alla fase rescissoria del giudizio di revisione occorre “[..] verificare che la “nuova prova” dedotta sia intrinsecamente idonea a determinare, da sola o congiuntamente alle prove già valutate, il proscioglimento dell’imputato, rimanendo preclusa in questa sede qualsiasi valutazione di elementi estranei alla stessa” (Sez. 1, Ordinanza n. 3789 del 18/10/2000 – dep. 31/01/2001).
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova”, ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie (novità del metodo scientifico), più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Rv. 269460 – 01).
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Nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che erano stati già espletati accertamenti tecnici nel giudizio, l’istante non ha svolto alcuna specifica deduzione in ordine al metodo osservato in precedenza dai periti – meramente supposto e qualificato come obsoleto in base all’epoca in cui la perizia fu espletata – e a quello successivamente impiegato dai consulenti.
Né ha specificamente esplicitato l’elemento di novità rispetto al metodo tecnico già osservato, né ha argomentato in maniera puntuale in ordine alla effettiva capacità degli esiti del nuovo accertamento ad incidere sul complessivo quadro probatorio pregresso, limitandosi ad una prospettiva in termini conseguenziali-difensivi.
In assenza di una specifica indicazione circa la effettiva novità della tecnica impiegata dal consulente di parte, gli argomenti esposti si risolvono infatti in rilievi afferenti il precedente accertamento, tacciato di obsolescenza per il solo fatto che fosse trascorso del tempo dalla sua esecuzione.
In quanto tali, gli argomenti difensivi rimangono confinati nell’alveo della rivalutazione probatoria, restando fuori dai confini propri della revisione che non può giammai risolversi in un ulteriore grado di giudizio di merito.
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Per prova scientifica nuova si intende, infatti, come sopra esposto, solo una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti, che si fondi su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengono svolte differenti valutazioni tecniche.
E tali più evolute e raffinate metodologie devono emergere con chiarezza affinché la prova tecnica addotta sulla base di esse possa essere definita prova scientifica nuova.
Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possono, invero, costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (tra tante, Sez. 5, Sent. n. 10523 del 20/02/2018, Rv. 272592 – 01).
La condizione è che le nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative siano tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, Rv. 281740 – 01).
Sicché, in mancanza di una significativa novità del metodo scientifico impiegato, deve escludersi il requisito di “novità” ad una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi “nuova” a norma dell’art. 630 c.p.p. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, Sent. n. 53428 del 05/11/2014 Rv. 261840 – 01).
Cassazione Penale 15990 del 28.04.2025
7 maggio 2025










