I limiti della valutazione dell’istanza di revisione e inammissibilità

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di inammissibilità dell’istanza di revisione.

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La Corte di appello pronunciava l’inammissibilità dell’istanza di revisione proposta.

Proponeva ricorso l’interessato eccependo che, nel caso di specie, pur dichiarando l’inammissibilità dell’istanza, la Corte di appello ha proceduto ad una disamina delle nuove fonti probatorie in termini approfonditi anticipando valutazioni proprie della fase rescissoria senza che ricorressero, tuttavia, le condizioni per una valutazione di infondatezza ictu oculi della richiesta di revisione.

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La Cassazione ha accolto il ricorso.

Innanzitutto ha ricordato che

«l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 – 01; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta Caglio Monneret De Villard, Rv. 255477 – 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009, Pataro e altro, Rv. 245718 – 01; Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Feroreli e altro, Rv. 248463 – 01; ).

Nel solco di tale orientamento si colloca anche l’affermazione secondo cui

«in tema di revisione, attesa la espressa previsione, nell’art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della “manifesta infondatezza” della medesima, risulta attribuito alla corte d’appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da “prove” formalmente qualificabili come “nuove”, a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. È dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei “nova”, che non si traduca tuttavia in un’approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito» (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004, dep. 2005, Dimic, Rv. 231138 – 01; Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Giunta, Rv. 245770 – 01).

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Prosegue la Suprema Corte ricordando che la valutazione di inaffidabilità, a fini della valutazione di manifesta infondatezza, è limitata al caso in cui la stessa emerga in termini di spiccata evidenza.

In tal senso, a prescindere dalla questione dell’ammissibilità di una declaratoria di manifesta infondatezza anche all’esito della instaurazione del contraddittorio altre pronunce affermano che

«in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili “ictu oculi”. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d’appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione)» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779 – 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496 – 01).

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Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno operato una valutazione che non si è arrestata ad un rilievo ictu oculi dell’infondatezza dell’istanza di revisione, essendosi soffermati in termini diffusi, oltre che esclusivi, sul confronto tra la prove nuove e quelle raccolte nel procedimento concluso con la sentenza di condanna.

L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio.

Cassazione Penale 19317 del 23.05.2025

3 giugno 2025

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