La deminutio patrimonii come elemento costitutivo della frode informatica

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di deminutio patrimonii come elemento costitutivo della frode informatica.

La Corte di appello confermava la condanna degli imputati per il reato di frode informatica.

La difesa, nel ricorrere in Cassazione, eccepiva, tra l’altro, che, con riferimento al reato di frode informatica, la persona offesa ha espressamente dichiarato di non aver subito ammanchi di somme di denaro o altri addebiti e, pertanto, in assenza del danno, non sarebbe configurabile il reato contestato.

Non vi sarebbe, pertanto, l’elemento costitutivo della frode informatica.

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La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen. ha la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Confl. comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252 – 01).

La manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità “speciale” e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa “semplice”, non esaurisce e perfeziona l’illecito che si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto ingiusto con corrispondente danno patrimoniale altrui.

Dunque, la deminutio patrimonii è intimamente connessa alla parte finalistica della condotta, cui risulta legata, sul piano effettuale, da una relazione di stretta simmetria, rispetto al profitto perseguito e conseguito dall’agente.

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Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ben messo in evidenza come le risultanze istruttorie consentano di affermare che il ricorrente abbia concorso con il coimputato nell’acquisizione fraudolenta dei codici di accesso al conto corrente della parte offesa presso la Ing Bank ed al successivo prelievo di denaro per l’acquisto di diversi beni.

Tali circostanze non sono confutate con il ricorso, atteso che la difesa contesta piuttosto la configurabilità del reato di frode informatica in assenza del danno cagionato.

Ciò argomenta sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari ed acquisite con il consenso delle parti al fascicolo per il dibattimento: la parte offesa, invero, negava di aver ricevuto pregiudizio dalla condotta dell’imputato, non avendo riscontrato ammanchi di somme di denaro o altri addebiti sul conto corrente.

Osserva il Collegio che l’argomento non ha pregio, atteso che l’assenza di ammanchi sul conto corrente è il risultato del disconoscimento da parte della parte offesa delle operazioni effettuate sul suo conto, per cui in ultima analisi il danno è stato cagionato all’istituto di credito, che ha dovuto sopportare le conseguenze della condotta truffaldina del ricorrente.

Cassazione Penale 22545 del 16.06.2025

23 giugno 2025

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