Manipolazione di mercato e responsabilità 231

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Proseguiamo il commento della sentenza della cassazione penale occupandoci del reato di manipolazione di mercato e responsabilità 231.

Il precedente commento in tema di falso in bilancio e continuità di applicazione dei criteri di valutazione, riferito alla medesima sentenza, è disponibile al seguente link.

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La vicenda in breve

La Corte di appello riformava quella del Tribunale mandando assolti per insussistenza del fatto Pr.Al. e Vi.Fa. nonché BMPS, rispettivamente in relazione ai reati loro contestati nonché per gli illeciti amministrativi contestati.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità degli imputati Pr.Al. e Vi.Fa. in relazione ai capi B) e C), condannandoli al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Dichiarava, altresì, l’estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 2621 cod. civ., così diversamente qualificato il fatto ascritto al capo A1) della rubrica, mandando assolti gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A2) e A3) per insussistenza del fatto.

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L’originario quadro di accusa.

I capi A1), nella originaria formulazione, e B), contestavano il delitto di false comunicazioni sociali di società quotata in borsa – artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 2622, commi 1, 3 e 4 cod. civ. – con riferimento alle relazioni e ai bilanci.

Pr.Al. rispondeva in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e Vi.Fa. in qualità di amministratore delegato nonché direttore generale di BM..

Il capo C) contestava il delitto di manipolazione del mercato, previsto dall’art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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Manipolazione di mercato contestata

In ordine al capo C), a Pr.Al. e Vi.Fa. veniva contestato di avere diffuso al mercato notizie false, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, sia commettendo le condotte descritte sub capi A) e B), sia attraverso i comunicati diffusi al pubblico in relazione all’approvazione dei bilanci d’esercizio e delle situazioni patrimoniali di BM. attraverso il sistema telematico NIS – Network Information System organizzato e gestito a Milano da Borsa Italiana, idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo dell’azione ordinaria BM. quotata sul Mercato Telematica Azionario -MTA, mercato regolamentato, gestito da Borsa Italiana, in quanto suscettibili di modificare le decisioni di investimento dell’investitore medio.

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Illeciti 231 conseguenti ai reati presupposto

Quanto agli illeciti amministrativi contestati a BM. ai capi a1), a4) e b), per i quali la Corte di appello ha mandato assolto l’ente, per la insussistenza dei reati presupposti, sono attribuiti ai sensi degli artt. 5, 6, 8 e 25-ter lett. b) (in relazione ai reati contestati ai capi A1 e B), nonché art. 25-sexies D.Lgs. n. 231 del 2001 (in relazione al reato contestato al capo C), per non aver l’ente osservato gli obblighi di vigilanza e direzione quanto alle condotte di reato correlate.

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Il procuratore generale e la parte civile hanno proposto ricorso che la Corte di Cassazione ha giudicato infondati anche sotto questi punti di vista evidenziando innanzitutto come l’assoluzione per il reato di manipolazione di mercato tragga dalla insussistenza del delitto di false comunicazioni sociali.

Analogamente per quanto concerne la contestazione degli illeciti amministrativi ex D.Lgs. 231/2001 attributi all’ente BM..

La Corte di appello ha dato conto del difetto di prova quanto alla falsità delle comunicazioni sociali e oggetto dell’imputazione ex art. 185 TUF è la comunicazione al mercato proprio di notizie false connesse all’occultamento della natura delle operazioni.

Non è, dunque, manifestamente illogica la conclusione che trae la Corte territoriale quanto al capo C) dalla assenza di prova quanto alla certezza del delitto di false comunicazioni sociali, in ordine alla necessità della contabilizzazione come derivati delle due operazioni, in quanto le comunicazioni rilevanti ex art. 185 cit. non potevano, evidentemente, essere relative a notizie false.

La Cassazione richiama il principio per cui il reato previsto dall’art. 185 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ha quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del mercato finanziario e conseguentemente gli investitori dal c.d. market abuse, punendo quelle condotte manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari, così da garantire al mercato quella trasparenza ed efficienza indispensabile per il suo corretto funzionamento.

Infatti, la norma di cui all’articolo 185 T.U.F. punisce chiunque diffonda notizie false – o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi, queste ultime non contestate agli attuali imputati – qualora siano concretamente idonee a provocare una “sensibile” alterazione dei prezzo degli strumenti finanziari; l’alterazione presa in esame dalla norma penale è solo quella che risulta dal raffronto tra il corretto valore di mercato, cioè quello che si sarebbe determinato in un regime di normale contrattazione senza la presenza di condotte artificiose, ed i valori raggiunti dal titolo o, meglio, gli effetti potenzialmente modificativi del valore dello strumento finanziario prevedibili ex ante in conseguenza della condotta tenuta dall’operatore (Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018, F., Rv. 274179).

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Al riguardo, richiama la giurisprudenza di legittimità che ha attribuito alla fattispecie di aggiotaggio manipolativo la natura di reato di pericolo concreto, la cui consumazione non richiede la verificazione dell’effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l’operatore va ad incidere con la sua condotta (Sez. 5, n. 4619 del 27/09/2013, P.M. e P.O. in proc. Compton e altri, Rv. 258708; si vedano anche Sez. 5, n. 25450 del 03/04/2014, P.M. in proc. Ligresti e altri, Rv. 260751; Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi e altri, Rv. 253754).

In nessun caso è sufficiente l’analisi degli effetti prodotti, i quali, se da un lato sono idonei ad alleggerire (ma non ad eliminare) per l’accusa la prova dell’idoneità della condotta, dall’altro non sono necessariamente correlati al presumibile (ex ante) sviluppo della stessa.

In altri termini, vi può essere sussistenza del reato anche se nessuna alterazione si sia prodotta nel mercato (si veda Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, Consorte, Rv. 255525), qualora la condotta fosse ex ante idonea a produrla (ed essa non si sia verificata, ad esempio, per la presenza di un fattore concomitante ed imprevedibile, non conosciuto dall’agente, che ne ha neutralizzato la portata).

Analogamente, il reato può ipoteticamente ritenersi non integrato qualora la condotta dovesse ritenersi ex ante non idonea e vi siano state tuttavia alterazioni sensibili nel prezzo degli strumenti finanziari (in tali termini, in motivazione, si veda Sez. 5, n. 3971 del 16/07/2015, Donati, Rv. 265864).

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La natura di pericolo concreto di tale delitto esige, ai fini del perfezionamento del reato, la manifestazione fenomenica della idoneità dell’azione a mettere in pericolo l’interesse protetto dalla norma.

La verifica dell’integrazione del reato ben può essere condotta attraverso un giudizio controfattuale, che permetta di stabilire se una diversa condotta degli imputati avrebbe comportato un differente atteggiarsi del prezzo del titolo (Sez. 1, n. 45347 del 06/05/2015, Bonsignore e altri, Rv. 265397), che può essere effettuato anche, tenendo conto del dato ricavabile dall’accertamento ex post dell’avvenuta alterazione del prezzo del titolo, in quanto costituente elemento sintomatico della effettiva idoneità della condotta stessa a produrre l’alterazione sensibile del suo prezzo (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272083).

Se questo è il metodo indicato dalla giurisprudenza di legittimità per verificare l’idoneità delle condotte, contestate come decettive, ad incidere sulle scelte degli investitori e, quindi, sulla corretta formazione del prezzo del titolo quotato in borsa, così da poterne alterare il valore reale, la Cassazione riconosce che a questo metodo la Corte di merito si è conformata nell’accertamento compiuto.

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In sostanza:

. per un verso il deficit di prova in ordine alla falsità del bilancio esclude la prova della falsità della comunicazione ex art. 185 TUF;

. per altro verso, la sentenza impugnata comprova, senza aporie logiche, l’adeguatezza dei prospetti pro-forma come strumento idoneo a rendere correttamente edotto il mercato.

La Corte di appello li ha ritenuti idonei a fornire una informazione completa, anche secondo l’autorevole valutazione delle autorità di controllo citate in sentenza, per le ragioni già esposte nell’analisi dei motivi che precedono, così escludendosi l’effetto dei pro-forma “confusivi e di disorientamento del mercato”.

Pertanto, le comunicazioni inerenti ai bilanci – oggetto della contestazione sub capo C) – rinviavano anche ai pro-forma – per altro contenuti gli uni e gli altri nel medesimo documento informatico senza soluzione di continuità, oltre che attraverso i ripetuti rinvii del bilancio ai prospetti medesimi.

E per altro, i ricorrenti si limitano a contestare le conclusioni delle motivazioni della Corte territoriale sul capo C), trascurando le ragioni che la sentenza adduce per escludere la capacità decettiva delle comunicazioni al mercato.

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Strettamente connessa è la sorte del motivo di ricorso che lamenta la violazione delle norme del D.Lgs. 231 del 2001.

Secondo la Suprema Corte, correttamente la Corte di appello esclude la responsabilità dell’ente mandandolo assolto, in quanto, come osservano incidentalmente le Sezioni Unite Uniland, seppur affrontando altro tema, “l’importante è che un reato di quelli compreso nel catalogo dei reati presupposto sia stato accertato e sia riferibile ad uno dei soggetti indicati dall’art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti.

Il riferimento al principio di autonomia della responsabilità degli enti è, quindi, destituito di fondamento” (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 17/03/2015, Uniland Spa, Rv. 263681 – 01, in motivazione al par. 2 fol. 10).

Tale principio è ripreso da ultimo da Sez. 3, n. 24058 del 14/02/2024, Fuel Top Srl, Rv. 286555 – 01 che ha affermato il principio per cui in tema di responsabilità da reato dell’ente, questo, in caso di assoluzione dal reato-presupposto del legale rappresentante, risponde dell’illecito amministrativo, a condizione che il fatto sia stato accertato nella sua dimensione storica e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall’art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pur se manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale degli stessi.

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In sostanza, secondo tale pronuncia, sussiste certamente il principio di autonomia della responsabilità dell’ente sancito dall’art. 8 D.Lgs. n. 231 del 2001, ma questa norma si limita soltanto a prevedere l’insensibilità del processo contra societatem alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all’estinzione del reato-presupposto per causa diversa dall’amnistia, dovendo invece essere sempre accertata la sussistenza del reato presupposto, come riferibile ad uno dei soggetti indicati dall’art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti.

Infatti, “solo l’insussistenza del fatto (formalmente) attribuito al legale rappresentante della società comporta il venir meno della responsabilità amministrativa di quest’ultima, non quando il fatto sia accertato nella sua dimensione storica”.

Ma nel caso in esame ciò che difetta è proprio l’accertamento della falsità delle comunicazioni sociali e della violazione dell’art. 185 TUF nella rispettiva dimensione storica, tanto che da tali reati gli imputati sono stati mandati assolti per insussistenza del fatto, cosicché il motivo è del tutto infondato.

Cassazione Penale n.21865 del 10.06.2025

19 giugno 2025

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