Le nuove linee guida della Procura di Roma sul sequestro di dispositivi informatici: criteri di proporzionalità, copia forense e tutela della riservatezza dei dati.
La materia del sequestro di dispositivi informatici e telematici ha subito negli ultimi anni una profonda evoluzione a causa dei numerosi interventi della Corte di Cassazione. La necessità di bilanciare le esigenze investigative con il diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza ha portato la Procura della Repubblica di Roma a emanare nuove linee guida operative.
Il documento analizza i criteri di proporzionalità e le modalità tecniche necessarie per garantire la legittimità dell’acquisizione dei dati digitali.
Il contesto giuridico e il principio di proporzionalità
Secondo il recente orientamento della Suprema Corte, il decreto di sequestro probatorio non può limitarsi alla mera acquisizione dell’apparecchio, ma deve giustificare rigorosamente l’accesso al suo contenuto. Il principio di proporzionalità impone che il pubblico ministero illustri le ragioni per cui sia necessario un sequestro onnicomprensivo dell’intera massa di dati o, in alternativa, specifichi i criteri di selezione del materiale pertinente.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che:
- la messaggistica archiviata non è un semplice documento, ma gode delle garanzie di libertà e segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost.;
- il sequestro deve essere modulato per non compromettere la funzionalità del bene oltre le effettive necessità probatorie;
- la selezione dei dati deve avvenire nel tempo più breve possibile, con l’obbligo di restituire la “copia integrale” o “copia-mezzo” una volta ultimata la cernita dei file rilevanti.
Le linee guida operative della Procura di Roma
Per uniformare l’attività dell’ufficio e prevenire vizi di motivazione impugnabili davanti al Tribunale del Riesame, sono stati fissati i seguenti punti fermi:
- motivazione del decreto: il pubblico ministero deve sempre indicare cosa ricercare, il nesso di pertinenza con il reato e i criteri di selezione (temporali, soggettivi o per tipologia di dato);
- ruolo della Polizia Giudiziaria: la PG può acquisire materialmente il dispositivo ma, salvo casi di urgenza ex art. 353 c.p.p., l’accesso ai contenuti richiede un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria;
- estrazione della copia forense: si deve procedere sempre all’estrazione di una copia conforme (copia-mezzo) in sede di esecuzione, preferibilmente in loco con l’ausilio di tecnici informatici se necessario;
- restituzione degli originali: una volta effettuata la copia, l’apparecchio originale deve essere restituito, a meno che non costituisca corpo di reato o contenga materiale illecito, come nel caso della pedopornografia;
- conservazione e tutela della privacy: qualora sia necessario trattenere la “copia-mezzo”, essa andrà conservata nell’archivio riservato seguendo, per analogia, le norme sulle intercettazioni;
- diritto alla distruzione: l’interessato può richiedere la distruzione dei dati non necessari al procedimento per tutelare la propria riservatezza.
Contrasti giurisprudenziali sull’autorizzazione del giudice
Il documento rileva un dibattito aperto circa la necessità di una preventiva autorizzazione del GIP per l’accesso ai dati. Sebbene alcune sentenze basate sulla giurisprudenza unionale suggeriscano il controllo di un organo terzo (giudice), la Procura di Roma aderisce all’orientamento secondo cui il Pubblico Ministero, quale autorità giudiziaria indipendente nell’ordinamento italiano, sia legittimato a disporre direttamente l’analisi dei dispositivi.
Linee guida in materia di sequestri di telefoni e altri strumenti informatici
10 giugno 2025













