La sentenza della Corte di Cassazione Penale affronta il tema della responsabilità 231 nella società unipersonale.
La difesa eccepiva la violazione dell’art. 5 d. L.vo 231/01 per “l’insussistenza di un interesse e/o un vantaggio in favore dell’Ente” nonché il vizio di motivazione e il travisamento della prova.
Deduceva, in particolare, che Tizio era socio unico e amministratore unico della Alfa Srl e, come dichiarato dalla teste, accentrava su di sé il ” potere direttivo, gestionale e il potere di spesa” per cui non era configurabile un interesse aziendale distinto da quella della persona fisica che deteneva il capitale sociale.
Non significativo, invece, risultava il numero di dipendenti valorizzato dalla Corte territoriale per ritenere che sussistesse una dualità soggettiva fra Tizio e l’ente.
La società non aveva conseguito alcun vantaggio economico non essendo stata rinvenuta sui conti correnti della società una cifra corrispondente a quella ipotizzata come illecitamente risparmiata, dalla Corte territoriale.
*
La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Precisa che il tema responsabilità 231 e società unipersonale cioè l’applicazione della disciplina del D.Lgs. 231/2001 alle società di capitali unipersonali è delicato in quanto, in caso di ridotte dimensione dell’azienda, qualora sussista una piena identificazione tra gli interessi personali della persona fisica e l’ente, vi è il concreto rischio di duplicazione della sanzione nei confronti del medesimo soggetto.
Come osservato dalla Corte territoriale, la giurisprudenza di legittimità ammette l’inclusione tra i destinatari della disciplina dettata dal D.Lgs.231/2001 delle società unipersonali, “a condizione che sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell’unico socio, tenendo conto dell’organizzazione della società, dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società” (Sez. 6, n. 45100 del 16/02/2021, New Events Rv. 282291 – 01).
*
Di tale approdo giurisprudenziale, che trova conforto nel dato normativo, prevedendo l’art. 6 comma 4 che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente, ha fatto buon governo la Corte territoriale che ha valorizzato il numero
di dipendenti della società e l’organizzazione aziendale, tutt’altro rudimentale e inconsistente, come comprovato dal numero dei dipendenti e dal valore dei beni che compongono il patrimonio sociale.
Il processo inferenziale attraverso cui si perviene alla dualità soggettiva fra ente e persona fisica sviluppato nella sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive dimostrando che l’ente è connotato da interessi propri, da un’organizzazione articolata e da un patrimonio consistente che lo rendono un soggetto economico e giuridico differente dalla persona fisica che lo amministra e che detiene il capitale sociale.
Cassazione Penale 22082 del 12.06.2025
16 giugno 2025










