Cassazione: natura dei termini del procedimento sanzionatorio del Garante privacy

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione Civile sulla natura dei termini del procedimento sanzionatorio del Garante privacy.

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Con ricorso ex artt. 156 del D.Lgs. n. 196/2003 e 10, commi 1 e 7, in relazione all’artt. 5, del D.Lgs. n. 150/2011, depositato innanzi al Tribunale l’ente impugnò il provvedimento con il quale il Garante per la Protezione dei Dati Personali (per il prosieguo, semplicemente, Garante) le aveva contestato quindici violazioni del Regolamento UE 2016/679 (il Regolamento, o RGPD) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (il Codice) e le aveva inflitto una sanzione pecuniaria di Euro 26.513.977,00, oltre a diversi avvertimenti, ammonizioni e prescrizioni, con la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante.

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L’ente contestò, preliminarmente, la violazione, da parte di quest’ultimo, di tutti i termini del procedimento sanzionatorio del Garante privacy cioè dei termini prescritti dalle norme vigenti per lo svolgimento e la conclusione del procedimento sanzionatorio ed eccepì, pertanto, la nullità del provvedimento impugnato.

Nel merito, svolse articolate difese per confutare i singoli addebiti, oltre a lamentare, comunque, l’entità eccessiva e sproporzionata della sanzione e delle prescrizioni impostele.

Formulò pure istanza di sospensione, concessa inaudita altera parte e confermata, subordinatamente alla prestazione di una garanzia a prima richiesta (fornita tempestivamente dalla società), all’esito del contraddittorio.

In primo grado la sanzione è stata annullata e il Garante ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto in tema di termini del procedimento sanzionatorio del Garante privacy:

“In tema di trattamento dei dati personali, la complessiva attività procedimentale dell’Autorità Garante per la protezione di questi ultimi, finalizzata all’accertamento di violazioni ed alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi – una sanzionatoria in senso stretto ed una, precedente, investigativa o preistruttoria – logicamente e cronologicamente distinte. Il termine, da considerarsi perentorio, di centoventi giorni previsto al punto 2 dell’allegato “B” del Regolamento del Garante n. 2/2019 si riferisce esclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto e decorre dalla conclusione della fase preistruttoria che culmina con l’effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della contestazione”.

La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato al Tribunale per nuovo esame e regolamentazione delle spese.

Cassazione Civile 18583 del 8.07.2025

10.07.2025

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