La sentenza della Cassazione Civile affronta il tema della diffamazione a mezzo stampa e dell’esercizio del diritto di cronaca.
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Con sentenza della Corte d’Appello venivano condannati il conduttore di una trasmissione televisiva e la società televisiva al risarcimento, in favore della So.Gu., dei danni da quest’ultima subiti per la lesione del proprio onore e della propria reputazione, nonché per l’uso illegittimo della propria immagine, verificatisi in conseguenza della diffusione televisiva, per mezzo delle strutture della società di un servizio avente ad oggetto taluni fatti in relazione ai quali la So.Gu. era stata sottoposta a un procedimento penale ad esito del quale la stessa era stata definitivamente assolta.
A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, dopo aver confermato il carattere diffamatorio del servizio condotto (per difetto del requisito della verità, anche putativa, dei fatti infamanti ascritti alla So.Gu.), nonché la lesione del diritto all’immagine della stessa So.Gu. (non avendo quest’ultima prestato il proprio consenso alla relativa diffusione), ha proceduto alla rideterminazione quantitativa del danno effettivamente subito.
La società e il conduttore della trasmissione hanno proposto ricorso per cassazione.
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La Cassazione ha respinto il ricorso.
Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Cassazione, in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa o per diffamazione in generale, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi.
Al fine di riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, tuttavia, occorre che i fatti presupposti e indicati ad oggetto della critica corrispondano a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui provengono o per altre circostanze soggettive (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 21892 del 21/7/2023, Rv. 668592 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 03; Sez. 3, sentenza n. 7847 del 6/4/2011, Rv. 617513).
In particolare, in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sé, e quindi indipendente dalla verità del suo contenuto.
In quest’ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sé un ‘fatto’ così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità; questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione, in modo da garantire la fedeltà dell’informazione che, nella specie, consiste nella rappresentazione al lettore o all’ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto (v. Sez. 3, sentenza n. 1205 del 19/1/2007, Rv. 595637 – 01).
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Con riguardo al tema del bilanciamento tra l’interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, ferma restando la distinzione tra l’esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale – per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva – e formale, con l’esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l’interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell’interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica (cfr. Sez. 3, sentenza n. 17172 del 6/8/2007, Rv. 598659 – 01).
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Nel caso in questione, il nucleo dei fatti dal quale il servizio televisivo in esame aveva preso le mosse era costituito dalle vicende in relazione alle quali la So.Gu. era stata sottoposta al procedimento penale richiamato nel servizio (abusivo accesso ad archivi informatici altrui, violazione della privacy, etc.).
Procedimento penale che, al momento delle riprese contenute nel servizio, non era ancora concluso, sì che doveva ritenersi noto (e ben conosciuto dagli stessi odierni istanti) che l’attribuzione dei fatti penalmente rilevanti alla So.Gu. (ossia gli abusivi accessi agli archivi informatici altrui oggetto dell’accusa) non aveva ancora ricevuto alcuna conferma in sede dibattimentale.
In breve, l’esercizio del diritto di critica sarebbe stato pienamente rispettoso del criterio della verità, nonché dello stesso criterio di bilanciamento riferito all’interesse pubblico alla propalazione della critica, là dove non fosse stato messo comunque in discussione (o, in ogni caso, fosse stato messo bene in chiaro) che le accuse mosse nei confronti della So.Gu. costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale.
Cassazione Civile 19091 del 11.07.2025
15 luglio 2025










