L’integrità della catena di custodia dei reperti

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La sentenza della Corte di Cassazione Penale in rassegna affronta il tema dell’integrità della catena di custodia dei reperti in un caso attinente l’esame del DNA.

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Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Ricorre il difensore sostenendo che i giudici cautelari hanno reso una motivazione lacunosa e carente circa le ragioni per cui hanno ritenuto infondati i motivi di riesame.

In particolare, l’ordinanza impugnata ha assertivamente affermato l’integrità della catena di custodia dei reperti relativa alle fascette repertate in assenza di elementi da cui desumere le modalità di conservazione delle stesse, considerato che il sequestro non era stato oggetto di rituale convalida e che, solo dopo molti giorni, su uno di detti elementi era stata individuata una piccola porzione di un guanto in lattice dalla quale era stato tratto un campione biologico ricondotto all’indagato.

Aggiunge il ricorrente che non esiste in atti un riscontro fotografico del luogo di rinvenimento del reperto né un’annotazione di polizia giudiziaria che descriva le modalità di acquisizione dello stesso, segnalando, altresì, che gli operanti non avevano formulato in sede di informativa richiesta di accertamenti tecnici, intervenuta solo successivamente, con la conseguenza che nella specie è impossibile ricostruire la catena di custodia dei reperti rispetto all’elemento investigato, non essendo state osservate le modalità operative dettate dall’art. 81 disp. att. cod. proc. pen. e non potendosene escludere la contaminazione.

Inoltre, anche i rilievi della polizia giudiziaria risultano lacunosi e inosservanti delle modalità prescritte dall’art. 354 cod. proc. pen., circostanza che incide in senso negativo sulla garanzia di immutabilità del reperto.

Le carenze ed omissioni lamentate, ad avviso del difensore, comportano l’inutilizzabilità del reperto stesso ma su detti profili l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione solo apparente, svalutando in maniera illogica i rilievi formulati in ordine:

. all’incompatibilità dell’uso della fascette di cui si discorre con la ricostruzione dell’episodio effettuata dalla persona offesa;

. al difetto di congruenza della descrizione degli autori con l’età e la corporatura dell’indagato, alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici e delle immagini dell’impianto di videosorveglianza.

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La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Sottolinea preventivamente che i rilievi della difesa seguono una duplice direttrice:

. da un lato, l’inutilizzabilità del reperto costituito dalle fascette rinvenute sul luogo della rapina, su una delle quali è stato rilevato materiale organico il cui DNA è risultato corrispondente al genotipo dell’indagato;

. dall’altro, l’asserita incompletezza del quadro investigativo in ragione delle incongruenze ricostruttive emergenti dalle dichiarazioni della persona offesa e della mancata acquisizione di tabulati e immagini di videosorveglianza.

In particolare, il ricorrente lamenta, a ragione e con valenza assorbente, che il Collegio cautelare non ha adeguatamente valutato le doglianze difensive in punto di ritualità dell’acquisizione del reperto analizzato e di integrità della catena di custodia dei reperti, limitandosi ad affermazioni assertive sul punto.

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La documentazione della catena di custodia, consistente nella tracciabilità di tutti i passaggi che la fonte di prova biologica ha subìto dall’individuazione, al repertamento, alle modalità di conservazione fino alla sottoposizione a specifiche indagini forensi, costituisce imprescindibile presupposto perché gli esiti degli accertamenti tecnici possano essere assunti in fase dibattimentale e nel contraddittorio tra le parti quale affidabile prova scientifica.

La rigorosa osservanza nella fase dell’acquisizione della traccia biologica dei protocolli di settore è, infatti, funzionale ad assicurare la genuinità della stessa, eliminando il rischio di inconsapevoli contaminazioni o di degradazione e alterazione per fattori ambientali.

Si tratta di questione di certo non nuova e inedita se il Consiglio d’Europa il 10 febbraio 1992 indirizzava agli Stati membri specifiche raccomandazioni con riguardo “all’utilizzazione dell’analisi dell’acido deossiribonucleico (dna) nell’ambito del sistema giudiziario penale”, auspicando a livello internazionale l’adozione di procedure uniformi e affidabili quanto agli esiti.

In detta ottica, opera nel contesto europeo, quale organismo tecnico di riferimento del Consiglio, di Europol, Interpol e del Gruppo di cooperazione delle Polizie Europee, l’ENFSI (European Network of Forensic Science Institute), che annovera tra le sue articolazioni un gruppo di lavoro sulla scena del crimine incaricato dell’elaborazione di linee guida in materia di indagini forensi, che prevedono l’adozione di specifici protocolli per ciascun tipo di traccia e l’individuazione delle regole precauzionali da adottare per preservarne la genuinità.

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La giurisprudenza di legittimità con indirizzo largamente maggioritario ritiene che, in tema di indagini genetiche, l’analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di “compatibilità” del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 27813 del 20/06/2024, Ndreca, Rv. 286745-01; Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904-04; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264863-01).

Invero, come condivisibilmente chiarito dalle richiamate pronunce, nel processo penale possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica di riferimento di talché l’utilizzabilità dei risultati della prova scientifica comporta in maniera imprescindibile il rispetto delle regole che ne disciplinano l’acquisizione e la formazione all’interno del processo.

Il giudizio di affidabilità degli esiti attinti deve essere pertanto fondato sulla osservanza delle garanzie che presidiano l’iter formativo della prova.

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Con specifico riguardo alle indagini genetiche relative al DNA la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, le stesse presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182-01; Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257-01).

Tuttavia, perché possa riconoscersi siffatta valenza è necessario che la custodia del reperto contenente il materiale genetico e la successiva estrazione e comparazione avvenga in conformità alle regole esperienziali codificate e sulla base di premesse fattuali non controverse.

Costituendo il giudizio di identificazione ovvero di compatibilità genetica il risultato di una procedura complessa che coniuga attività di ricerca della prova di competenza degli organi inquirenti alle regole scientifiche e tecniche di settore, il recepimento degli esiti attinti nel procedimento cautelare non può prescindere da una verifica, adeguata alle connotazioni e alla fluidità propria della fase, circa la correttezza dell’iter seguito.

Come rimarcato da Sez. 5, n. 36080/2015, cit., l’affidabilità giuridica dei risultati dell’indagine genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguìto, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che “cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali” compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell’analisi, sia in ipotesi di identità, che di mera compatibilità con un determinato profilo genetico.

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Prosegue la Suprema Corte affermando che la contraria opinione secondo cui, in tema di indagini genetiche, l’eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l’inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l’esito dell’esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144-01; Sez. 5, n. 21853 del 27/02/2024 Maier, non mass.) non persuade in quanto, l’inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a quelle asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, la cui eventuale incapacità di incidere sulla efficacia rappresentativa della stessa non può costituire onere gravante sull’indagato, soprattutto nella fase delle investigazioni e nei casi in cui l’esito dell’accertamento tecnico di parte rappresenti l’unica fonte a supporto della gravità indiziaria.

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Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nonostante gli specifici rilievi della difesa, ha pretermesso ogni verifica riguardo l’osservanza dei protocolli metodologici nell’integrità della catena di custodia dei reperti e ha omesso di chiarire le ragioni che fondano la piena attendibilità degli esiti dell’analisi genetica in un contesto indiziario in cui il dato valorizzato costituisce l’unica emergenza che colloca l’indagato sulla scena del crimine.

La Cassazione ha quindi annullato il provvedimento rinviando al Tribunale per nuova valutazione.

Cassazione Penale 26031 del 15.07.2025

21 luglio 2025

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