Sequestro probatorio e incompetenza del pubblico ministero

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Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale in tema di sequestro probatorio e incompetenza del pubblico ministero.

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Con ordinanza del Tribunale del riesame veniva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dalla Procura avente ad oggetto un telefono cellulare e due personal computer.

L’ipotesi investigativa aveva ad oggetto la formazione di falsi documenti per gli stranieri richiedenti il nulla osta per il lavoro subordinato e il favoreggiamento della immigrazione clandestina.

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Propongono ricorso gli interessati eccependo, tra l’altro, violazione di legge con riferimento al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale rilevando l’incompetenza del pubblico ministero che ha agito.

Vi sarebbe una erronea indicazione quanto alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 12 d.lgs. 286/92 in luogo del D.lgs.286/98 e la fattispecie di cui all’art. 414 cod. pen., di cui non vi è menzione, né nell’informativa di reato, né nel decreto di perquisizione e sequestro, tanto più negli atti di indagine.

Il procedimento ha avuto origine dalle denunzie di persone offese relative a domande che concernevano la loro posizione giuridica di datore di lavoro e che erano state trasmesse telematicamente attraverso il Portale ALI del Ministero dell’Interno in Roma.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione la competenza per territorio per queste condotte si radicherebbe nel luogo della trasmissione della domanda per via telematica, con la conseguenza che la competenza va radicata presso i Tribunali di Roma, Viterbo, Frosinone e Cassino, non rilevando la circostanza che le domande on line fossero inviate alla Prefettura di Nuoro.

Il Tribunale, investito della specifica questione, ha respinto la eccezione in ragione della fase processuale e della fluidità della contestazione che impedirebbe di individuare precisamente il locus commissi delicti, anche in ragione della natura informatica dei reati.

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Il motivo è stato dichiarato infondato.

La Corte di Cassazione ha espressamente chiarito che la disciplina di cui all’art. 27 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari disposte dal giudice incompetente non si estende al sequestro probatorio, non avendo esso natura di misura cautelare ai fini preventivi o probatori, ma essendo solo un mezzo di ricerca della prova, donde la legittimità del sequestro anche in caso di incompetenza del pubblico ministero (Sez. 3, n. 35806 del 07/07/2010, Gianferrari, Rv. 248364).

In tema di sequestro probatorio, non rileva l’incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell’organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal P.M. dichiarato “incompetente” (Sez. 6, n. 9989 del 19/01/2018, Lillo, Rv. 272536).

Cassazione Penale 23849 del 26.06.2025

2 luglio 2025

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