L’interessante sentenza della Cassazione penale si sofferma sull’accesso abusivo a sistema informatico da parte di chi procede ad estrarre dati da mail aziendali per fini personali.
*
L’imputato, già socio ed amministratore di una società insieme ad altro soggetto, dopo avere accettato l’offerta di acquisto delle sue azioni da parte di quest’ultimo, aveva disposto una modifica del sistema operativo della società finalizzata a consentire l’accorpamento delle schede tecniche di ogni cliente in unico file, procedendo quindi al trasferimento di 54 tecniche relative a prodotti e clienti della società, dall’account aziendale al proprio account personale.
A tale conclusione i giudici erano pervenuti sulla base di una consulenza tecnica che aveva consentito di accertare il massivo trasferimento di allegati digitali dalla casella mail riconducibile alla società a quella personale dell’imputato, valorizzando, altresì, il fatto che, successivamente, l’imputato aveva continuato ad operare, nel medesimo settore commerciale degli imballaggi di cartone, ponendosi in una situazione di potenziale concorrenza con la società.
Il Tribunale aveva configurato il reato di accesso abusivo a un sistema informatico nell’estrarre dati da mail aziendali per fini personali.
La Corte di appello ha confermato la sentenza impugnata ritenendo che la casella di posta elettronica configuri un sistema informatico.
*
L’imputato ha proposto ricorso ritenendo che non fosse configurato il reato di accesso abusivo a sistema informatico in quanto egli era autorizzato ad accedere alle informazioni.
La Cassazione ha rigettato detta censura.
Preliminarmente, con riferimento alla nozione di sistema informatico, ha evidenziato come da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che deve ritenersi “sistema informatico” un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, caratterizzate – per mezzo di un’attività di “codificazione” e “decodificazione” – dalla “registrazione” o “memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuate attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente.
La valutazione circa il funzionamento di apparecchiature a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori logici (cfr. Sez. 6, n. 3067 del 04/10/1999, Rv. 214945).
Nell’introdurre tale nozione nell’ordinamento il legislatore ha fatto evidentemente riferimento a concetti già diffusi ed elaborati nel mondo dell’economia, della tecnica e della comunicazione, essendo stato mosso dalla necessità di tutelare nuove forme di aggressione alla sfera personale, rese possibili dallo sviluppo della scienza.
*
Con riferimento a fattispecie analoga alla presente, in cui era in contestazione l’estrarre dati da mail, è stato ritenuto che « il “sistema informatico” recepito dal legislatore non può essere che il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati (…)» dovendo essere identificato in «qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica dei dati» e che, in particolare, «la “casella di posta” non è altro che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o informazioni di altra natura (immagini, video, ecc.), di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio» (Sez. 5, n. 13057 del 28/10/2015 Ud. (dep. 31/03/2016 ) Rv. 266182 – 01).
L’accesso a questo “spazio di memoria” concreta, chiaramente, un accesso al sistema informatico, giacché la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura – fisica e astratta – destinata alla memorizzazione delle informazioni, venendo attribuito rilievo preminente alla circostanza che tale porzione di memoria sia protetta, come nella specie, mediante l’apposizione di una password – in modo tale da rivelare la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato con la conseguenza di ritenere che «ogni accesso abusivo allo stesso concreta l’elemento materiale del reato di cui all’art. 615- ter cod. pen.» (Sez. 5, n. 13057 del 28/10/2015, cit.; anche Sez. 5, n. 565 del 29/11/2018, Rv. 274392; nel medesimo senso anche Sez. 5, n. 18284 del 25/03/2019, Rv. 275914 – 01).
*
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica e aderente alle indicazioni ermeneutiche ritenendo che la condotta posta in essere dall’imputato, nel periodo contestato, dopo che già il medesimo aveva accettato la proposta di acquisto delle sue quote della società formulata dall’altro socio, abbia integrato l’ipotesi di reato contestata, in quanto consistita nell’entrare ed estrarre dati da mail aziendale per fini personali, trasferendo al proprio account personale numerose schede tecniche relative ai prodotti e clienti della società nella quale aveva svolto il ruolo di amministratore, attraverso un accesso al sistema informatico attuato per scopi e finalità estranei a quelli per i quali gli era stata consentita la facoltà di accesso, ed attribuita una personale password.
Il carattere di abusività della condotta proprio in ragione della finalità perseguita dal soggetto agente essendosi considerato che l’imputato, avendo agito a seguito dell’accettazione della proposta di acquisto delle sue quote sociali da parte dell’altro socio, abbia agito non per perseguire un interesse della società ma per una finalità extra sociale, per soddisfare un suo interesse personale ad entrare in possesso di una serie di notizie riservate che avrebbe potuto in seguito sfruttare per il prosieguo della sua attività professionale.
Sotto tale profilo è stato, peraltro, dato rilievo alla circostanza che dalla consulenza tecnica effettuata sia stato accertato che anche successivamente il ricorrente abbia continuato ad operare nello stesso settore della società.
Cassazione Penale 29497 del 13.08.2025
1 settembre 2025










